La fascia di reperibilità è quell’orario in cui un lavoratore dipendente, assente per malattia, deve rimanere a casa per essere a disposizione dell’eventuale controllo d’ufficio dell’INPS oppure richiesto direttamente dal datore di lavoro. In generale, come è noto, il lavoratore (privato e pubblico) deve essere reperibile nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 12:00 della mattina e dalle 17:00 alle 19:00 del pomeriggio. La visita fiscale serve, di fatto, per verificare se il lavoratore sia davvero malato e ciò interessa sia all’INPS ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia, sia al datore per la regolare esecuzione del rapporto di lavoro. In caso di mancata reperibilità in tali fasce, oltre alla sospensione dell’indennità, il dipendente potrebbe anche essere sottoposto, per assenza ingiustificata, a procedimento disciplinare che, nei casi più gravi, potrebbe portare addirittura ad un licenziamento.

In determinati casi specifici, però, il lavoratore può essere dispensato dal predetto obbligo: in particolare, il dipendente non andrà incontro a sanzioni nelle seguenti ipotesi, ossia: (i) in caso di ricovero ospedaliero, (ii) in periodi già accertati da una precedente visita di controllo (solo il dipendente privato), (iii) nell’eventualità di un’assenza dovuta a giustificato motivo.

Il giustificato motivo, dunque, ricorre per causa di forza maggiore, di concomitanza di accertamenti medici (se si prova che questi non potevano essere effettuati in ore differenti da quelle di reperibilità) oppure quando la presenza del lavoratore era imprescindibile in altro luogo e, infine, se c’è un motivo che rendeva ragionevole l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio. Facendo degli esempi concreti, attualmente la giurisprudenza ritiene che l’assenza alla visita fiscale non vada sanzionata nell’ipotesi di trattamenti terapeutici urgenti, nel caso di visita presso l’ambulatorio del medico (quando l’orario di ricevimento non è compatibile con le fasce di reperibilità), quando il lavoratore deve necessariamente assistere in ospedale un familiare in gravi condizioni oppure se c’è l’urgenza (dimostrabile) di recarsi in farmacia.

Altre ipotesi, poi, prevedono un vero e proprio esonero del dipendente dal controllo medico fiscale. Per i lavoratori privati, c’è l’esonero dalla visita domiciliare quando l’assenza per malattia dal lavoro è collegata a patologie gravi che richiedono terapie salvavita e nel caso di malattie connesse a situazioni di invalidità civile riconosciuta al dipendente, in misura pari o superiore al 67%. Oltre ai casi previsti, poi, per i dipendenti pubblici, non c’è l’obbligo di visita fiscale anche nell’ipotesi di malattie per cui è riconosciuta la causa di servizio. Mentre, per le lavoratrici, è anche previsto l’esonero in caso di gravidanza a rischio, quando il lavoro può pregiudicare lo stato di salute della donna in gravidanza e del nascituro.

La decisione sull’esonero, inoltre, spetta solo al medico dell’INPS, che valuterà caso per caso la situazione verificatasi. Peraltro, è anche possibile che sia il medico curante a richiedere l’esonero dalla visita fiscale: tale indicazione, però, è solo un suggerimento perché la decisione finale spetterà comunque al medico dell’INPS.