Attraverso la stipula di un contratto di rete (D.L. n. 5/2009), più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato obbligandosi, a tal fine, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme ed in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese o, comunque, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o, ancora, ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto del proprio settore commerciale. Addentrandosi nel campo del diritto del lavoro, la fattispecie, che risale al D.Lgs. 276/2003 (ove è disciplinata la “codatorialità” di personale tra due o più imprese le quali, per l’appunto, abbiano siglato un contratto di rete) si è arricchita della recente Nota n. 315/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Recentemente, sul tema, abbiamo quindi predisposto un parere riguardo ai profili retributivi, contributivi ed assicurativi del lavoratore impiegato in tale contesto.
Per quanto concerne tali peculiarità, con riguardo a categoria, livello, mansioni svolte e CCNL applicato, occorrerà sempre distinguere il caso in cui il lavoratore si trovava già in forza presso un datore di lavoro (e, quindi, prima della stipula del contratto di rete e dell’accordo di codatorialità), da quello del dipendente nuovo assunto per essere occupato in regime di codatorialità: nel primo caso, infatti, si farà riferimento all’impresa di provenienza, mentre nel secondo, nella comunicazione UniRete, andrà indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.
In ogni caso, pertanto, il lavoratore, in applicazione del disposto dell’art. 2103 c.c., dovrà essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento. Resta, quindi, intangibile il regime del cosiddetto ius variandi, salva la possibilità di riferire al mutamento degli assetti organizzativi abilitanti l’adibizione a mansioni inferiori di cui al co. 2 dell’art. 2103 c.c. proprio a causa dell’intervenuto contratto di rete, fermo restando il diritto del lavoratore alla conservazione della categoria di inquadramento ed al trattamento retributivo in godimento.
Ove, però, la prestazione lavorativa sia stata svolta, nel mese di riferimento, in termini prevalenti a favore di un’impresa che applichi un CCNL il quale, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella individuata dal contratto applicabile dal datore individuato, l’imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere adeguato a tale maggiore importo, con tutte le conseguenze del caso anche in tema di contribuzione, previdenza ed assicurazioni.