Innanzitutto, dal punto di vista giuslavoristico, il Decreto, sempre al 31 marzo 2022, prevede la proroga dei termini di scadenza per la definizione della procedura di smart working aziendale. La semplificazione nell’accesso allo smart working si estende potenzialmente ad ogni rapporto di lavoro subordinato e prevede come unici adempimenti in capo al datore di lavoro quelli di: (i) informare il lavoratore interessato e l’RLS aziendale sui rischi per la salute connessi al lavoro a distanza (l’obbligo di informativa può essere assolto in via telematica ricorrendo alla documentazione disponibile sul portale INAIL) e (ii) inviare l’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati dallo smart working, nonché il periodo interessato, utilizzando la piattaforma telematica disponibile sul portale “gov.it – Aziende – Smart working”.

Inoltre, l’art. 17 del Decreto stabilisce che le previsioni di cui al Decreto Cura Italia, ai sensi del quale i cosiddetti “lavoratori fragili” debbano svolgere di norma l’attività lavorativa in modalità agile, sono prorogate fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022.

Il provvedimento qui in esame contiene, poi, anche la proroga al 31 marzo 2022 delle previsioni del Decreto Fiscale che disciplinano i cosiddetti congedi parentali. I soggetti che ne fanno richiesta potranno non prestare attività lavorativa, per un periodo corrispondente alla durata (i) della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, (ii) dell’infezione del figlio da covid-19, (iii) della quarantena del figlio disposta dall’ATS territorialmente competente. Il congedo in questione, fruibile sia in forma giornaliera che oraria, è esteso (senza il requisito della convivenza e privo del limite di età) ai genitori di figli con handicap in situazione di gravità (L. n. 104/1992 art. 3, co. 3) e/o iscritti a scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La prestazione economica a carico dell’INPS è riconosciuta (previa domanda) in misura pari al 50% della retribuzione a mezzo pagamento diretto dell’Istituto o anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

Vi sono, infine, nel Decreto altre disposizioni di grande interesse che coinvolgeranno direttamente le società da noi assistite nella gestione della loro attività d’impresa e, conseguentemente, della forza lavoro. Ad esempio, nel decreto, vi sono alcune misure che riguardano la durata delle certificazioni verdi covid-19 (sei mesi e non più nove mesi), con tutte le conseguenze del caso da eviscerare in tema di controlli sul lavoro e privacy oppure le disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande (accesso al chiuso consentito soltanto ai possessori di green pass). Su tale ultimo tema, non fornendo il Decreto alcuna indicazione specifica in merito all’accesso ai servizi di mensa aziendale, permarrà quanto già in vigore ossia che l’obbligo di Green Pass rafforzato per i servizi di ristorazione non si applica alle mense e al catering continuativo su base contrattuale: ergo, non si applicherà alle mense aziendali.