Una prima iniziativa riguarda il cuneo fiscale. La manovra, infatti, prevede, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 01.01.2024 al 31.12.2024 una riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro domestico. Ciò si concretizza in un abbattimento della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), a carico del lavoratore, pari a sei punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda € 2.692,00 mensili al netto del rateo di tredicesima, e/o sette punti purchè la medesima retribuzione di cui sopra non ecceda € 1.923,00 mensili. La riduzione in argomento, peraltro, non avrà effetti sul rateo di tredicesima; dal momento che ad essere sgravati sono i contributi a carico del lavoratore, trattenuti in busta paga, un loro abbattimento si tradurrà in un aumento del netto spettante all’interessato (resterà ferma anche l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: nessun pregiudizio, quindi, in termini di accesso e misura della pensione).
Quanto alle altre misure, è stata prevista, poi, una nuova soglia di detassazione dei fringe benefit: nello specifico, non concorreranno a formare il reddito rilevante ai fini fiscali, entro il limite complessivo di € 1.000,00, (i) il valore di beni ceduti e di servizi prestati ai lavoratori dipendenti e (ii) le somme erogate o rimborsate ai dipendenti, dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto della prima casa e delle spese per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite per l’operatività della detassazione è elevato ad € 2.000,00, a beneficio dei lavoratori dipendenti con figli. Viene, quindi, prorogata di un anno l’aliquota del 5% (in luogo di quella ordinaria del 10%) a titolo di imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali regionali/comunali, su premi di risultato e somme erogate a titolo di partecipazione agli utili. Al fine, poi, di “garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale” il testo della Legge di bilancio prevede un trattamento integrativo speciale (pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei festivi) a beneficio dei lavoratori (con reddito non superiore ad € 40.000,00) degli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
Infine, la manovra è intervenuta anche sul tema del congedo parentale prevedendo una deroga all’indennità al 30% della retribuzione, per una durata non superiore a due mesi (e non più uno), fino al sesto anno di vita del bambino nonché in aiuto alle lavoratrici madri, con un bonus in busta paga per chi ha tre o più figli ed un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (eccezion fatta per i rapporti di lavoro domestico) e con un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, fino al “mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo” nel limite massimo di € 3.000,00, riparametrato su base mensile.