Per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, il D.L 1/2022 (ora all’esame del Parlamento per la conversione in legge) ha vietato l’accesso sul luogo di lavoro ai lavoratori di età superiore a 50 anni, soggetti al nuovo obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4-quater del D.L. 44/2021, sprovvisti del green pass “rafforzato”. Quest’ultimo può essere ottenuto solo da chi si è sottoposto alla vaccinazione o da chi ha contratto l’infezione da Coronavirus ed è guarito. Non può invece essere rilasciato a chi ha effettuato un test antigenico rapido o un tampone molecolare.

Per tutti gli altri lavoratori, di età inferiore a 50 anni e non soggetti all’obbligo vaccinale, continueranno a valere le norme già in vigore, che regolano l’accesso ai luoghi di lavoro e che prevedono il possesso del green pass “base”, ottenibile tramite test antigenico rapido o tampone molecolare risultato “negativo”, o in seguito a guarigione o vaccinazione.

Il lavoratore “over 50” che dichiara di non essere in possesso della certificazione rafforzata, o ne risulta sprovvisto al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sarà considerato assente ingiustificato fino all’esibizione del certificato e, comunque, non oltre il 15.06.2022. Sono, invece, escluse sanzioni disciplinari, anche di tipo conservativo (multe, sospensioni), per il lavoratore “no vax”, che manterrà il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Gli esentati dall’obbligo vaccinale possono, invece, essere destinati a mansioni diverse – senza decurtazione della retribuzione – in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

Tutto ciò comporta anche un adeguamento degli adempimenti in tema privacy. Ad esempio, un primo accorgimento che il datore di lavoro dovrà attuare è l’aggiornamento dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in base all’art. 13 del Gdpr, mantenendo la medesima finalità (prevenzione dal contagio da Covid-19, e controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione verde Covid-19): in questo modo, oltre ai dati personali del lavoratore, sarà considerato anche il trattamento dei dati relativo alla validità, integrità e autenticità del green pass nella forma “rafforzata”.

Il datore di lavoro, inoltre, dovrà provvedere alla formazione dei dipendenti incaricati delle verifiche sui green pass, che dovranno anche essere informati su modalità e termini del nuovo trattamento, con tutte le istruzioni operative per eseguire correttamente i controlli, così come all’aggiornamento dell’analisi dei rischi privacy in base agli articoli 24, 25 e 32 del Gdpr, che obbligano il titolare e il responsabile del trattamento a mettere in atto misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato (ad esempio pseudonimizzazione e cifratura dei dati).