Dal punto di vista dell’obbligazione richiesta al prestatore di lavoro le norme appaiono chiare laddove sia ai lavoratori pubblici che a quelli privati “è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”. Così come è egualmente definito l’orizzonte temporale delle norme, che ad oggi rimarranno in vigore dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Si è scritto molto sui media riguardo al fatto che il mancato possesso del green pass o la sua mancata esibizione non determini conseguenze disciplinari: ebbene, tale assunto è veritiero solo in parte, come peraltro sosteniamo anche con le imprese che seguiamo nel momento in cui, soprattutto in questi giorni, ci richiedono una consulenza per la gestione della posizione di un lavoratore che eventualmente rifiutasse di adempiere alla richiesta di presentazione del documento.

Il mancato avvio del procedimento disciplinare, infatti, è sostenibile innanzi all’ipotesi della carenza verificata all’ingresso del luogo di lavoro. A quel punto, l’utilizzo dello smart-working quale modalità lavorativa volta ad ovviare all’assenza ingiustificata del lavoratore per inosservanza dell’obbligo, con conseguente sospensione dell’obbligazione retributiva, è possibile fermo restando la compatibilità fra la mansione e lo strumento nonché l’armonizzazione con le esigenze organizzative dell’impresa: in ogni caso, l’utilizzo della modalità agile non costituisce un diritto del lavoratore.

Viceversa, non pare condivisibile la predetta tesi nell’ipotesi in cui il dipendente si trovi all’interno del luogo di lavoro e venga verificato, a seguito di controllo a campione, privo di green pass: sotto questo profilo, sono le stesse regole a far salva l’eventuale applicazione di un procedimento disciplinare volto a punire sostanzialmente la condotta del lavoratore che, ben conscio della normativa, decida comunque di entrare in azienda (poiché magari vuole evitare la sospensione della retribuzione) sperando di non essere sottoposto a verifica.

Nelle prossime settimane, riteniamo che avremo sempre più casistiche di tal genere che aiuteranno anche a comprendere la stessa portata del procedimento disciplinare definendone nello specifico limiti e contenuti.