Con la sentenza n. 23718/2026 la Corte di Cassazione civile ha recentemente respinto il ricorso di un lavoratore, adibito per diversi periodi a mansioni superiori di cui chiedeva l’assegnazione definitiva, lamentando un comportamento del datore di lavoro se non spiccatamente abusivo comunque idoneo a determinarne la promozione automatica per il superamento del periodo massimo previsto dalla contrattazione collettiva.
Nel caso di specie, la decisione negativa nei confronti del lavoratore va innanzitutto ricondotta al fatto che, nella controversia esaminata, si era nell’alveo di un’assegnazione temporanea, in quanto la sostituzione non aveva riguardato un posto vacante preso il datore di lavoro.
Il Collegio, in base a tale presupposto, ha dunque ribadito, nel rigettare il ricorso, che la promozione non scatta automaticamente per chi svolge mansioni superiori se trattasi di una sostituzione temporanea. E in assenza di condotte abusive implementate dal datore di lavoro al fine di non superare il periodo fissato dal CCNL o comunque in assenza della prova dell’eventuale illegittima frammentazione dei periodi, nessuna automatica promozione potrà mai essere rivendicata da un prestatore che ha svolto mansioni superiori.
Al di là, però, delle diverse declinazioni della contrattazione collettiva, la norma basilare al centro della vicenda rimane il noto art. 2103 c.c. che in generale prescrive che, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, divenendo l’assegnazione definitiva (salva diversa volontà del lavoratore) ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Nel caso concreto il contratto collettivo applicabile prevedeva peraltro la promozione automatica per mansioni superiori svolte oltre un periodo di tre mesi; e anche per periodi più brevi sommati tra loro il contratto collettivo disponeva che fosse provata una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi e una predeterminazione utilitaristica di tale comportamento datoriale in ragione di un’esigenza strutturale di sopperire a carenza in organico.
Sul punto, pertanto, il lavoratore non è stato capace di fornire alcuna prova né che la frammentazione fosse frutto di una preordinazione fraudolenta del datore di lavoro né che il posto di lavoro “superiore” fosse di fatto vacante. Mancava quindi, sia in base alla norma civilistica che contrattuale, l’elemento costitutivo del diritto all’inquadramento superiore. Da ciò, dunque, la conferma della sentenza di appello e l’ulteriore affermazione della Cassazione secondo cui, in materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, l’art. 2103 c.c. non prescrive di per sé che – perché sia escluso il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori – il datore di lavoro debba comunicare a quest’ultimo, in occasione dell’assegnazione anzidetta, il nominativo del sostituito ed i motivi della sostituzione (fermo restando che la contrattazione collettiva può prevedere un regime più rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro).
In ordine, infine, alla distribuzione dell’onere probatorio in caso di controversie su eventuali “promozioni automatiche”, la Corte di Cassazione ha inoltre più volte ribadito che grava sul lavoratore l’onere di provare che il lavoratore sostituito era assente senza diritto alla conservazione del posto di lavoro, configurandosi tale circostanza come fatto costitutivo del diritto vantato.
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