La legge di conversione del Decreto Primo Maggio (L. 112/2026) tocca la disciplina dei contratti di prossimità (accordi che consentono alla contrattazione aziendale di intervenire anche in deroga a legge e contrattazione collettiva nazionale), introducendo nuovi obblighi formali destinati a incidere in modo rilevante sulla gestione degli accordi aziendali e territoriali derogatori.
Come noto, i contratti di prossimità sono disciplinati dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011. Tali intese devono essere sottoscritte da soggetti sindacali qualificati e devono perseguire specifiche finalità, tra cui la maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali nonché gli investimenti e l’avvio di nuove attività. La possibilità di deroga resta comunque circoscritta alle materie indicate dall’art. 8, tra cui impianti audiovisivi e nuove tecnologie, mansioni, inquadramenti, contratti a termine, part-time, somministrazione, orario di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro, nel rispetto della Costituzione, della normativa europea e delle convenzioni internazionali sul lavoro. La nuova disciplina di cui in epigrafe, in particolare, non modifica direttamente il perimetro sostanziale della suddetta norma ma introduce una generale stretta procedurale sugli accordi di prossimità. Nello specifico, il nuovo art. 7-bis prevede che i contratti collettivi di lavoro e le specifiche intese di prossimità debbano essere depositati: presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del CNEL e la finalità è evidente: ossia quella di rendere tali accordi più tracciabili, verificabili e conoscibili dalle amministrazioni competenti, riducendo il rischio di utilizzi non trasparenti o meramente elusivi della contrattazione di prossimità. La novità più delicata, però, riguarda i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti. Quando l’accordo aziendale di prossimità introduce deroghe peggiorative rispetto alla legge o al contratto collettivo nazionale, la sottoscrizione dovrà avvenire presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio. Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante, perché l’intervento dell’Ispettorato introduce un presidio formale ulteriore proprio nei contesti aziendali di minori dimensioni, nei quali la posizione del lavoratore può risultare più esposta. Ulteriore obbligo, poi, riguarda la comunicazione ai lavoratori interessati: quando l’intesa di prossimità prevede trattamenti peggiorativi, l’impresa deve informare i lavoratori entro tre giorni dalla sottoscrizione, mediante comunicazione scritta, posta elettronica o secondo le modalità previste dalle procedure aziendali. Quest’ultimo adempimento assume rilievo essenziale sul piano probatorio: l’azienda dovrà essere in grado di dimostrare non solo l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo, ma anche la corretta e tempestiva informazione dei lavoratori coinvolti. Dal punto di vista operativo, infine, ogni accordo di prossimità dovrà essere gestito con maggiore attenzione documentale. Prima della sottoscrizione sarà, dunque, opportuno verificare la corretta individuazione dei soggetti sindacali firmatari, la presenza di una finalità legittima tra quelle previste dall’art. 8, la riconducibilità della deroga alle materie tassativamente ammesse, l’eventuale natura peggiorativa del trattamento introdotto, il numero dei dipendenti occupati dall’impresa, il deposito previsto e sopra trattato, comprensivo delle sottoscrizioni e delle comunicazioni fatte pervenire ai dipendenti. Insomma per le aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni, la direttiva è evidente: gli accordi derogatori non potranno più essere gestiti come semplici intese aziendali interne, divenendo necessario invece costruire un percorso coerente, motivato, depositato e comunicato correttamente ai lavoratori.