Per le controversie di lavoro, dunque, “le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro” (cfr. art. 9). L’accordo avrà valore di transazione in sede protetta e  dovrà essere trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di conciliazione individuati dalla legge.

L’intervento degli avvocati, pertanto, a tutela dei propri clienti viene sostanzialmente equiparato, anche in materia di lavoro, a quello del giudice, dell’autorità amministrativa e/o dell’associazione di categoria, tant’è che l’accordo raggiunto all’esito della negoziazione sarà assoggettato ad un regime giuridico derogatorio della regola generale (stabilita dall’art. 2113 c.c.) dell’impugnabilità della transazione nel termine di decadenza di sei mesi, in quanto l’intervento degli avvocati, terzi investiti di una funzione pubblica, è ritenuto idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore, precludendo l’impugnabilità dell’accordo raggiunto.

Tale novità, di fatto, garantisce con solidità l’effettiva assistenza del legale nei confronti di ciascuna delle parti. Attraverso questo strumento, infatti, la tutela del cliente è garantita in misura quanto meno equivalente a quella assicurata dalle altre ipotesi attualmente vigenti. Il dubbio permarrà in relazione alla reale funzione dell’istituto in chiave di deflazione dei processi innanzi all’autorità giudiziaria, ma proprio per l’essenza stessa della negoziazione che, in questi anni, non ha certamente impedito di per sé un colloquio stragiudiziale tra le parti separato da tale procedimento oppure, al contrario, un immediato superamento dello stesso nell’intenzione comune di iscrivere a ruolo il contenzioso.

D’altronde, è fatto noto che spesso, anche su spinta del cliente, l’iniziativa decisa di portare in giudizio la controparte funga da propulsore che induce la parte convenuta ad avviare un dialogo concreto, soprattutto in tema di diritto di lavoro. La maggioranza delle volte, addirittura, occorre giungere solamente davanti ad un giudice del Tribunale (che formula la sua proposta conciliativa alla presenza delle parti) per indurre le parti a meditare seriamente, e per la prima volta, in ordine ad una composizione conciliativa della lite: difficilmente, dunque, si ritiene che l’introduzione della negoziazione in tale ambito possa effettivamente portare stravolgimenti all’usuale dinamica dei contenziosi giuslavoristici.