Riveste di per sé la posizione di garanzia riguardo alla normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro il datore che non dia delega effettiva ad altro soggetto in tale ambito di funzioni. In assenza della figura delegata del responsabile, chi fa le veci del datore di lavoro rimane, quindi, la sola posizione di garanzia in materia di infortuni. In tale ipotesi, è sufficiente l’attribuzione del ruolo di Amministratore Delegato per determinare automaticamente in capo a quest’ultimo la posizione di garanzia in materia di protezione e prevenzione, e ciò anche nel caso in cui a tale figura siano affidati in via formale, dalla delibera assembleare di investitura, solo compiti di ordinaria amministrazione: la sicurezza sul lavoro, infatti, s’intende rientrare comunque in tale perimetro di manovra.

Riveste, quindi, certamente la qualifica di datore di lavoro (con tutte le suddette responsabilità del caso), l’Amministratore Delegato che sia anche stato nominato rappresentante legale e direttore di stabilimento, rimanendo quest’ultimo l’unico responsabile dell’infortunio se non ha determinato alcuna altra posizione di garanzia, per mezzo di specifica e concreta delega dei compiti di formazione e informazione dei lavoratori relativamente all’uso dei macchinari e dei rischi connessi al loro utilizzo.

La Corte di cassazione, peraltro, con la sentenza n. 16562/2022 ha chiarito la nozione di datore di lavoro in un caso in cui l’Amministratore Delegato aveva mancato di nominare un effettivo responsabile del servizio prevenzione e protezione, cumulando su di sé impropriamente entrambi i ruoli. Infatti, per le dimensioni dell’impresa tale nomina ad hoc sarebbe stata obbligatoria in base al testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il ricorrente, sul punto, affermava invece di non rivestire la posizione di garanzia in materia di sicurezza e specificatamente a fronte dell’evento mortale verificatosi in azienda. La sua affermazione si fondava sulla circostanza di aver delegato un ingegnere dipendente dell’impresa come responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro. Il ricorrente, però, non solo non provava l’esistenza della predetta delega ma, nei fatti, accentrava su di sé tutti i compiti organizzativi, decisionali, gestionali e di spesa.

L’esercizio diretto di tali ampie potestà funzionali, dunque, va inteso come automaticamente comprensivo dell’obbligo di attuare le misure di sicurezza prescritte dalla legge. E anche nel caso in cui avesse correttamente ed effettivamente nominato un responsabile della sicurezza il ricorrente avrebbe comunque risposto per l’infortunio in caso di negligente vigilanza sullo svolgimento dei compiti delegati.