Recentemente nel nostro Studio si è avuto modo di approcciare una situazione analoga a quella messa in luce dal Tribunale campano nella pronuncia che si andrà adesso ad esaminare.
Nel caso di specie, un lavoratore, già dipendente di una prima società a mezzo di contratto di apprendistato dal 01.01.2020 (cessato in seguito a licenziamento intimatogli in data 04.02.2020), affermava di aver sottoscritto un contratto di lavoro autonomo per il periodo dal 07.01.2020 al 31.01.2020 con una seconda società. Il lavoratore, pertanto, chiamando in giudizio le due compagini, deduceva l’esistenza di un collegamento fra le due realtà imprenditoriali e, previo accertamento della nullità del contratto di apprendistato e del licenziamento irrogato, chiedeva la declaratoria di univocità e continuità del rapporto di lavoro con la prima società resistente.
Le società resistenti, costituitesi in giudizio, eccepivano come pienamente vincolante un accordo transattivo intercorso con il lavoratore dopo la conclusione di entrambi i rapporti predetti seppur, tuttavia, l’atto non riportasse la sottoscrizione del ricorrente. L’accordo, in particolare, conteneva, dietro corresponsione di una somma a titolo transattivo, una rinuncia espressa da parte del lavoratore a qualsiasi rivendicazione nei confronti di entrambe le società connessa ai due rapporti intrattenuti.
Dopo l’analisi documentale, il Giudicante ha ritenuto, di fatto, che l’accordo dovesse ritenersi come pienamente vincolante anche senza la sottoscrizione del ricorrente, in quanto, nella pratica, effettivamente messo in esecuzione. Per il Tribunale di Avellino infatti “il perfezionamento di un accordo transattivo è comprovabile sulla base dell’interpretazione del documento oppure per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde” come, ad esempio, le comunicazioni intercorse tra le parti, dalle quali nel caso specifico si evinceva la conferma del lavoratore a voler porre fine ad ogni controversia presente o futura con le due società e, dunque, dare esecuzione all’accordo. In tale contesto, peraltro, anche la messaggistica WhatsApp tra il lavoratore e la direzione della prima società resistente, in cui nei fatti il lavoratore accettava sia il contenuto dell’accordo, sia le somme erogate a titolo transattivo, ha avuto un peso di notevole importanza.
Pertanto, il Giudicante preso atto del contenuto dell’accordo contenente rinunce ben determinate e reciproche, delle dichiarazioni e del comportamento del ricorrente, riteneva pienamente valido ed efficace l’accordo transattivo, ribadendo un principio giurisprudenziale ormai granitico, ossia che “la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, sempre che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi” (cfr. Cass. 20123/2004).