Il provvedimento è in vigore dal 05.05.2023 ma dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni. Durante l’iter di conversione è probabile che il decreto potrà subire delle modifiche, magari anche sostanziali. Nell’attesa del quadro definitivo, però, è possibile elencare i punti toccati dalla nuova normativa che certamente rimarranno in ogni caso il focus dell’intervento legislativo.

In particolare, con riferimento ai contratti a termine (cfr. art. 24), il Decreto Lavoro modifica l’impianto relativo alle causali stabilendo che l’apposizione del termine superiore ai dodici mesi (e non eccedente i ventiquattro mesi) sarà consentita: (i) nei casi previsti dalla contrattazione collettiva (CCNL), anche di secondo livello, (ii) in via alternativa, e solo fino al 31.12.2024, in assenza di regolamentazione da parte della predetta contrattazione collettiva, per ragioni tecniche, organizzative e produttive individuate dalle parti contraenti e (iii) per la sostituzione di altri lavoratori, fermo restando il limite dei ventiquattro mesi e la coerenza con la durata dell’assenza del lavoratore uscente.

In linea, poi con quanto previsto nel 2022 per la generalità dei lavoratori, quanto ai temi dei fringe benefits e del welfare aziendale (cfr. art. 40), il Decreto Lavoro riconosce ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico l’innalzamento del limite di esenzione fiscale da 258,23 a 3.000 euro per il solo anno 2023. Tra i beni e servizi ceduti che non concorrono alla formazione del reddito rientreranno anche le utenze domestiche relative ad acqua, luce e gas che concorrono al raggiungimento della predetta soglia. Per il riconoscimento dei nuovi importi il dipendente dovrà di dichiarare al datore di lavoro il codice fiscale dei propri figli. quanto al taglio del cuneo fiscale (cfr. art. 39), la riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti opererà sugli stipendi erogati dal 01.07.2023 al 30.11.2023 (esclusa la tredicesima mensilità) e andrà ad aggiungersi alla precedente riduzione: pertanto, il taglio è elevato da 2 a 6 punti per i redditi fino ad € 35.000,00 e da 3 a 7 punti per i redditi che non superano gli € 25.000,00.

Relativamente, infine, agli incentivi per l’assunzione di giovani (cfr. art. 27), ai datori di lavoro privati sarà riconosciuto, per ciascuna domanda, un incentivo per un periodo di dodici mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 01.06.2023 al 31.12.2023 di giovani che non abbiano ancora compiuto i trent’anni, che non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione e che siano registrati al programma operativo nazionale denominato “Iniziativa Occupazione Giovani”.