Facciamo un po’ di chiarezza in ordine alla nuova normativa, viste le frequenti richieste di chiarimenti pervenuteci dai nostri clienti, privati ed aziende.

Dopo il D.L. n. 121/2021 (estensione del green pass e mascherine all’aperto) e il D.L. n. 229/2021 (quarantena per i vaccinati), il Consiglio dei Ministri, con il D.L. 1/2022, ha deciso di estendere l’obbligo vaccinale a tutti i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, che dovranno pertanto munirsi di Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro: la data di entrata in vigore del nuovo obbligo è fissata  al 15.02.2022, in modo da dare tempo ai lavoratori di completare il ciclo vaccinale necessario. La norma ha esteso, inoltre, l’obbligo vaccinale, senza limiti di età, al personale universitario che viene così equiparato a quello scolastico.

Quanto al Green Pass base, il relativo obbligo viene riferito a tutti coloro che accedono ai servizi alla persona, a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali. Le eccezioni possibili verranno individuate “con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona“. Relativamente, invece, allo Smart working, il Consiglio dei Ministri ha adottato, d’intesa con il Ministro del lavoro, una circolare rivolta alla P.A. e alle imprese private per raccomandarne il massimo utilizzo, nei limiti della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali sottoscritti in tema di lavoro agile.

La nuova normativa emanata dal Governo ha modificato, altresì, le regole con le quali vengono gestiti i casi di positività in ambito scolastico.

Nella scuola dell’infanzia le attività saranno sospese per una durata di 10 giorni già in presenza di un solo caso di positività mentre, nella scuola primaria (elementare), con un solo caso di positività, scatta la cosiddetta “sorveglianza con testing“: l’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività ed il test verrà successivamente ripetuto dopo 5 giorni. Se i casi positivi fossero, invece, 2 (o più di 2) la classe in cui si sono verificati attiverà la DAD (didattica a distanza) per la durata di 10 giorni.

Per ciò che concerne le scuole secondarie di I e II grado (medie, liceo, istituti tecnici, ecc.), con un solo caso di positività per classe è prevista soltanto l’auto-sorveglianza e l’uso in aula delle mascherine di tipo FFP2. Quando i casi sono 2 nella stessa classe è prevista: (i) per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni e non hanno avuto la dose di richiamo, la didattica digitale integrata, mentre, per tutti gli altri, la prosecuzione delle attività in presenza con auto-sorveglianza e uso di mascherine FFP2 in classe. Con almeno 3 casi nella stessa classe è prevista, invece, la DAD (didattica a distanza) per 10 giorni.