Secondo la L. n. 260 del 1949 è possibile desumere che il diritto a non lavorare durante le festività infrasettimanali non sia assoluto, bensì disponibile, in quanto, nell’esercizio della propria autonomia individuale, il lavoratore potrà esprimere il consenso a svolgere la prestazione in tali giornate. Di conseguenza, dovranno ritenersi validi eventuali accordi individuali intercorsi tra datore di lavoro e dipendente (anche inseriti come clausola nel contratto individuale di lavoro) che prevedano la rinuncia al diritto all’astensione dalla prestazione nelle giornate festive infrasettimanali.

Tanto si desume dall’ordinanza n. 8958/2021 con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un’azienda contro la decisione che aveva dato ragione ad alcune lavoratrici che avevano chiesto l’annullamento delle sanzioni disciplinari conservative applicate per essersi astenute dal lavoro durante alcune festività nazionali infrasettimanali, avendo sottoscritto nel proprio contratto individuale la clausola così formulata: “si conviene che, qualora richiesto, lei sarà chiamata a prestare attività lavorativa nei giorni festivi e domenicali, fermo il diritto al riposo previsto dalla legge”.

In particolare, il significato letterale della clausola in questione, secondo la Cassazione, è apparso univoco e diretto ad attribuire al datore di lavoro, che ha acquisito il consenso del lavoratore, il potere di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi (e domenicali), nel rispetto della normativa dettata in materia di riposo settimanale: tale interpretazione è difatti del tutto coerente con la struttura del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato da un bilanciamento tra l’etero-direzione dell’attività ed il sistema difensivo per la risorsa, composto da diritti ritenuti inderogabili, costruito attorno al lavoratore e finalizzato a rimuovere disuguaglianze sostanziali e ad evitare che l’iniziativa economica privata si svolga in contrasto con l’utilità sociale o pregiudichi la sicurezza, la libertà e la dignità umana (nel caso di specie, i limiti di durata della giornata lavorativa previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e le disposizioni in materia di riposi).

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