Con un provvedimento, inserito in sede di conversione del D.L. 63/2024, è stato introdotto un articolo, il 2-bis, con il quale il Governo ha inserito nuovi strumenti, a tempo, per affrontare le emergenze lavorative determinate da forti ondate di calore. Il co. 1 della predetta disposizione interviene in particolare sulle sospensioni o sulle riduzioni dell’attività in agricoltura causate da tali motivi, specificando che, in attesa della definizione di nuove misure emergenziali, per il periodo compreso tra luglio 2024 e dicembre 2024, si potrà ricorrere al trattamento integrativo salariale previsto per le emergenze climatiche dalla cassa integrazione guadagni per gli operai agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Essa viene riconosciuta anche nel caso in cui la riduzione dell’attività sia pari alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto. Duplice, nello specifico, è il vantaggio normativo (che riguarda il computo dei periodi di trattamento pari all’80% della retribuzione dovuta per le ore di riduzione delle prestazioni) previsto in favore dell’operaio agricolo a tempo indeterminato (manca, purtroppo, la tutela nei confronti dei lavoratori a termine e stagionali che rappresentano la maggioranza dei lavoratori presenti nel comparto agricoltura): da un lato, difatti, tali periodi di cassa non rientreranno nel calcolo delle 90 giornate di integrazione salariale che rappresentano il tetto massimo di fruibilità nell’anno mentre, dall’altro, saranno utili al raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro che rappresentano il requisito essenziale per la definizione di un rapporto agricolo come contratto a tempo indeterminato. L’istanza per i periodi di riduzione dell’attività lavorativa (causale “eventi atmosferici e riduzione”) andrà presentata, con le modalità in uso per la CISOA, entro 15 giorni dall’inizio dell’evento. I trattamenti integrativi della CISOA, inoltre, una volta autorizzati verranno corrisposti con pagamento diretto da parte dell’Istituto. La disposizione in esame, peraltro, seppur introdotta appositamente per i lavoratori agricoli, è e sarà altresì applicabile (con modalità differenti) anche in favore di lavoratori di altri settori non agricoli quali, ad esempio, i lavoratori delle imprese del settore edile ed affini.

Quanto, infine, ai requisiti oggettivi del trattamento, già lo scorso anno, l’INPS ha fornito le proprie indicazioni correlate alle temperature elevate osservando che, pur ricorrendo la legittimità della richiesta in presenza di temperatura pari o superiore a 35 gradi, vi sono situazioni “extra” che legittimano il ricorso all’ammortizzatore, ossia: (i) temperature inferiori ai 35 gradi che, per eccesso di calura, esigano anche una valutazione della temperatura “percepita”, (ii) temperature inferiori ai 35 gradi, se relative ad attività svolte in luoghi non protetti dal sole (ad esempio, campo aperto) o se comportano lavorazioni con materiali che non sopportano l’eccessiva calura, (iii) tutti i casi in cui sussistano rischi o pericoli specifici per la sicurezza e la salute dei lavoratori.