Per la Cassazione, la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori presso il genitore non convivente non deve fondarsi su una ripartizione simmetrica e paritaria, ma sulla valutazione ponderata del giudice di merito, orientata al benessere del minore e al suo diritto a una relazione significativa con entrambi i genitori.
Una recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. ord. 11946/2026) rafforza un indirizzo già consolidato in tema di affidamento condiviso, ribadendo che il diritto alla bigenitorialità non si traduce in un diritto alla parità matematica dei tempi di frequentazione.
L’ordinanza, in particolare, conferma che le contestazioni sullo squilibrio orario tra i genitori, se non accompagnate da una puntuale censura della motivazione del giudice di merito, sono destinate a essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità. La decisione ribadisce inoltre che le controversie interpretative sulle modalità di attuazione dell’affidamento, quando riguardano solo l’esecuzione di quanto già stabilito, appartengono al giudice del merito e non possono essere fatte valere come autonomo motivo di ricorso per cassazione.
Il caso, nello specifico, riguarda due genitori non coniugati, con due figli minori nati dalla loro relazione. Il Tribunale di Monza, in primo grado, aveva disposto l’affidamento condiviso dei minori, assegnato la casa familiare (di proprietà esclusiva del padre) alla madre, regolato i tempi di permanenza presso ciascun genitore e stabilito il concorso di entrambi al mantenimento dei figli. La Corte d’Appello di Milano, investita dal padre, ha confermato l’impostazione del Tribunale, con un’unica precisazione: ha ampliato il diritto di visita paterno, consentendogli di tenere con sé le figlie anche due pomeriggi infrasettimanali, oltre ai fine settimana alternati già previsti.
La Corte territoriale ha ritenuto che tale ampliamento fosse comunque compatibile con l’esigenza di garantire ai minori, in ragione della tenera età, la stabilità delle proprie abitudini di vita. Il padre, allora, ha impugnato la decisione d’appello con tre motivi, lamentando nel primo di essi sostanzialmente uno squilibrio nella ripartizione dei tempi di permanenza dei figli tra i genitori per la violazione delle norme sull’affidamento condiviso e del diritto alla vita familiare, per aver ritenuto adeguato un ampliamento del diritto di visita giudicato meramente teorico e insufficiente a riequilibrare i tempi di permanenza rispetto alla madre.
A sostegno del primo motivo, il ricorrente ha evidenziato un marcato squilibrio quantitativo tra le ore settimanali trascorse con i figli dal padre rispetto alla madre, sostenendo che tale sperequazione non fosse giustificata da adeguata motivazione e contrastasse con il principio della bigenitorialità. La Corte ha, dunque, rigettato il ricorso, dichiarando peraltro inammissibili tutti e tre i motivi. Quanto al primo che interessa in questa sede, la Cassazione in particolare ha rilevato che le censure del ricorrente non si confrontavano puntualmente con le ragioni della decisione impugnata, la quale aveva motivato la conferma dell’assetto di primo grado richiamando la tenera età dei minori e l’esigenza di preservare la stabilità delle loro abitudini.
Il punto di maggior rilievo riguarda tuttavia, come anticipato, il principio di diritto richiamato dalla Corte, già affermato in precedenti pronunce in tema di affidamento condiviso: la regolamentazione dei rapporti tra il minore ed il genitore non convivente non può basarsi su una ripartizione simmetrica e paritaria dei tempi di permanenza, ma deve costituire il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito, orientata a garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita serena, tenendo comunque conto del diritto del minore a una relazione piena e significativa con entrambi i genitori e del corrispondente diritto di questi ultimi.
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