Recentemente, con la pronuncia n. 1448 del 02.12.2025, la giurisprudenza di merito ha chiarito gli aspetti relativi alle possibilità del coniuge proprietario, che ha anticipato le spese condominiali dell’immobile assegnato all’altro coniuge, di compensare tali importi con le somme dovutegli a titolo di assegno di mantenimento.
Nel caso in esame, il proprietario di un appartamento in condominio si era trovato in una situazione complicata dopo la separazione dalla moglie. L’immobile, infatti, era stato assegnato alla coniuge con la sentenza definitiva di separazione. Il condominio però continuava a rivolgersi al marito per il pagamento delle spese ordinarie, cioè quelle necessarie alla gestione quotidiana dell’edificio. La moglie, che avrebbe dovuto farsene carico in quanto assegnataria e utilizzatrice dell’immobile, risultava però morosa. Il marito decideva, dunque, di rivolgersi al Tribunale per chiedere che fosse accertato il principio secondo cui le spese condominiali ordinarie dovessero gravare sull’assegnataria dell’immobile domandando, inoltre, che gli venisse riconosciuto il diritto di compensare quanto aveva già versato al condominio con il credito che la moglie vantava nei suoi confronti a titolo di assegno di mantenimento e, successivamente, di assegno divorzile. Nel costituirsi in giudizio, la resistente sollevava diverse eccezioni. In primo luogo sosteneva che la domanda fosse improcedibile e inammissibile, contestandone comunque la fondatezza. A parere della moglie, alcune delle spese indicate non avevano carattere ordinario, ma straordinario, e inoltre erano state calcolate anche con riferimento a una parte dell’immobile che continuava a essere utilizzata dal marito. Non si limitava però alla difesa: la donna proponeva anche una domanda riconvenzionale, chiedendo che le venisse riconosciuto il rimborso delle spese che aveva anticipato per la gestione dell’abitazione e per il mantenimento della figlia comune. Il Tribunale stabiliva innanzitutto che la moglie dovesse rimborsare al marito la somma corrispondente agli oneri condominiali che egli aveva anticipato. Tuttavia, il giudice escludeva che tale importo potesse essere compensato con quanto la donna vantava a titolo di assegno di mantenimento e, successivamente, di assegno divorzile. Parallelamente, il Tribunale invece condannava il marito a versare ulteriori somme alla moglie, sia per la rivalutazione dell’assegno di mantenimento già corrisposto, sia per il rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla madre per la figlia. Il marito, allora, si rivolgeva alla Corte di Appello mettendo in rilievo la diversa natura degli alimenti rispetto all’assegno previsto in favore del coniuge separato o dell’ex coniuge. Ribaltando la decisione del Tribunale, allora, i giudici di secondo grado hanno sostenuto che il marito ben avrebbe potuto portare in compensazione il proprio credito con le somme dovute alla moglie a titolo di assegno di mantenimento e poi a titolo di assegno divorzile. La Corte di appello ha evidenziato, infatti, che gli assegni di mantenimento e divorzili non sono considerati crediti alimentari e, quindi, non sono soggetti al divieto di compensazione previsto dall’art. 447 c.c. Anche in altre pronunce, peraltro, è stato affermato che l’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge non può essere qualificato come credito alimentare in quanto trova la sua radice nel vincolo coniugale, anziché in uno stato di bisogno che non sempre è presente in relazione all’ex coniuge (cfr. Trib. Siracusa 15.01.2025). In termini più puntuali la giurisprudenza ha affermato che l’assegno di mantenimento ed a maggior ragione l’assegno divorzile (avente finalità non soltanto assistenziale, ma anche perequativo-compensativa) non rientrano tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 c.c., co. 1 e n. 5 ed art. 447 c.c., non opera la compensazione legale (cfr. Cass. 6639/2023 e Cass. 32914/2022).