Una recente pronuncia della Cassazione offre l’occasione per una riflessione approfondita sugli effetti della rinuncia al legato in sostituzione di legittima, chiarendo alcuni aspetti cruciali relativi alla posizione del legittimario rinunciante ed alle conseguenze della sua scelta sul piano della tutela dei diritti successori.
Il punto di partenza dell’analisi della Corte nel caso esaminato è stato l’art. 551 c.c., norma cardine che disciplina il legato in sostituzione di legittima. La disposizione configura questo istituto come uno strumento attraverso il quale il testatore può attribuire al legittimario un beneficio alternativo alla quota di legittima, ponendo il destinatario di fronte a una scelta: accettare il legato, rinunciando così alla possibilità di agire per il supplemento qualora il valore del lascito sia inferiore alla legittima, oppure rinunciare al legato per reclamare i propri diritti di legittimario. La vicenda, oggetto della sentenza n. 32593 del 14.12.2025, ha riguardato in particolare una successione in cui una madre aveva nominato il figlio erede universale, attribuendo invece alla figlia una somma di denaro pari alla legittima. Alla morte della madre, la figlia conveniva in giudizio il fratello per ottenere la quota di legittima, sostenendo che questi avesse sottratto denaro all’eredità (reclamando pertanto una somma maggiore di quella attribuitale dalla madre). Il Tribunale di Modena, in particolare, qualificava la disposizione in favore della figlia come legato in sostituzione della legittima, ma ne dichiarava l’inapplicabilità avendo la stessa richiesto in giudizio la propria parte di legittima, riconoscendo dunque alla figlia un terzo del patrimonio rimasto. La Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione, sottolineando che proprio la richiesta della quota di legittima costituisse rinuncia implicita al legato. La Suprema Corte allora, investita del ricorso, ha rigettato tutte le doglianze presentate dagli eredi del fratello, nel frattempo deceduto. Nel caso concreto, difatti, ha stabilito che la richiesta della sorella di ottenere la quota di legittima in natura è manifestazione inequivoca della volontà di rinunciare al legato, rendendo così possibile il riconoscimento dei suoi diritti di erede legittimaria. In tema di successione testamentaria, il legittimario istituito legatario di una somma di denaro in sostituzione della legittima acquista ipso iure il legato al momento dell’apertura della successione. Questo principio, già affermato in precedenti pronunce (richiamate dalla stessa sentenza), si inserisce nel più ampio quadro della disciplina dei legati, distinguendosi però per le peculiari conseguenze che derivano dalla sua natura sostitutiva della legittima. Un aspetto particolarmente significativo della pronuncia riguarda gli effetti della rinuncia al legato in sostituzione. La Corte ha chiarito che tale rinuncia opera come condizione risolutiva, determinando il venir meno retroattivamente della disposizione testamentaria. La rinuncia, inoltre, può avvenire tacitamente mediante atti incompatibili con la volontà di conseguire il legato (ad esempio, chiedendo la quota di legittima in natura come nel caso di specie). La conseguenza immediata della rinuncia, quindi, è che il bene oggetto del legato (la somma di denaro) rientra nuovamente nell’asse ereditario, seguendo le regole ordinarie della devoluzione successoria. Con la rinuncia, il legittimario potrà pertanto agire per ottenere la legittima sui beni ereditari. È importante, infine, rammentare la distinzione tra il legato in sostituzione e il legato in conto di legittima, istituti che producono effetti profondamente diversi. Nel legato in conto, infatti, l’acquisto del bene non preclude la possibilità per il legittimario di ottenere il supplemento qualora il valore del legato sia inferiore alla quota di riserva. Al contrario, nel legato in sostituzione, l’accettazione comporta la definitiva rinuncia alla possibilità di agire per ottenere la legittima, salvo che il testatore abbia espressamente previsto la facoltà di chiedere il supplemento.