Nel valutare se il coniuge che richiede l’assegno di mantenimento sia effettivamente privo di adeguati redditi, deve tenersi in considerazione anche la sua concreta e attuale capacità lavorativa. Il contributo, nella separazione, ha primariamente valore assistenziale e non può arrivare a comprendere quello che il coniuge sia effettivamente capace di procurarsi da solo.
In un recente caso esaminato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 12138 del 30 aprile 2026), il collegio ha avuto modo di specificare alcune considerazioni in tema di assegno di mantenimento del coniuge. In particolare, nel corso del giudizio di appello una coniuge riproponeva le domande respinte dal tribunale di prime cure insistendo per la pronuncia di addebito della separazione al marito, e per l’assegno di mantenimento nella misura di 1.500,00 euro mensili. Il giudice di secondo grado dichiarava, dunque, l’addebito riconoscendo alla moglie un assegno di mantenimento di 250 euro. Pur riconoscendo il divario reddituale tra i coniugi, l’assegno di mantenimento doveva essere determinato in considerazione della capacità lavorativa della donna che già svolgeva – secondo quanto accertato – un lavoro part time per sua esclusiva scelta, e in presenza di figli maggiorenni e autosufficienti. Contro la decisione della Corte d’appello per il riconoscimento della suddetta somma, il marito ricorreva pertanto in Cassazione sostenendo che la Corte distrettuale non avrebbe dovuto riconoscere nemmeno in minima misura l’assegno di mantenimento in assenza di prova delle ragioni della mancata assunzione a tempo pieno. La Cassazione ha riconosciuto fondato il ricorso. La norma di cui all’art. 156 c.c. prevede che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisca a vantaggio del coniuge, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, in assenza di adeguati redditi propri. L’entità dell’assegno è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. La giurisprudenza ha poi nel tempo sottolineato caratteristiche e presupposti dell’assegno separativo, differenziandolo da quello divorzile. L’obbligo di mantenimento, espressione del dovere di solidarietà familiare, essendo il vincolo matrimoniale non sciolto, si fonda sulla mancanza di adeguati redditi propri del coniuge richiedente, che tengano conto anche del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Nel valutare tale presupposto deve però considerarsi la possibilità del coniuge di procurarsi autonomamente i redditi adeguati. Nel caso di specie la Corte d’appello, a parere della Suprema Corte, non si è, però, attenuta proprio a tali principi elaborati dalla giurisprudenza. La sentenza impugnata non ha, infatti, accertato le motivazioni della scelta di un lavoro a tempo parziale con stipendio ridotto oppure se la forma del part time dipendesse dal datore di lavoro. I giudici, sul punto, avrebbero dovuto verificare se la donna si fosse doverosamente impegnata per cercare o migliorare un’occupazione lavorativa retribuita adeguata alle sue attitudini e capacità. Senza questa specifica analisi, chi richiede l’assegno di mantenimento non può far ricadere sull’altro le conseguenze della mancata conservazione dello stile di vita matrimoniale, senza provare che la situazione in cui si trova non dipende dalla sua volontà. La Cassazione, su tali basi, ha quindi rinviato alla Corte d’appello per una nuova decisione sulla base del seguente principio: in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro “proficuo”, quale potenziale capacità di guadagno, è elemento valutabile ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento da parte del giudice.