Con una recente pronuncia (cfr. ord. n. 16584/2026) la Corte di Cassazione torna sul tema dei compensi incentivanti per il personale tecnico delle pubbliche amministrazioni, fissando un principio di grande impatto pratico: l’incentivo non spetta per il solo fatto che il dipendente abbia svolto attività progettuale.
Occorre difatti qualcosa in più oltre allo svolgimento dell’attività. I lavori svolti, in particolare, devono essere collegati ad un’opera pubblica effettivamente destinata alla realizzazione, inserita in una procedura di gara e che, soprattutto, sfoci in un appalto dell’opera. In assenza di questi tre macro-presupposti, mancherebbe secondo la Suprema Corte quella concreta utilità per l’amministrazione che giustificherebbe la deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione. La vicenda, nello specifico, nasce dal ricorso di un ingegnere, già dipendente della Provincia di Roma, poi Città Metropolitana di Roma Capitale, collocato in quiescenza nel 2011. Il professionista sosteneva di aver svolto, tra il 2001 ed il pensionamento, attività connesse alla progettazione ed all’esecuzione di molteplici opere pubbliche. Per tali attività, dunque, richiedeva il pagamento di oltre 100.000,00 euro a titolo di compenso incentivante ai sensi dell’art. 18 della L. 109/1994. Le attività, peraltro, risultavano tutte documentate da schede specifiche predisposte dagli uffici competenti e sottoscritte dai diversi responsabili dei progetti (“RUP”). Il Tribunale di prime cure riconosceva solo una parte della pretesa, condannando l’amministrazione al pagamento di una quota parte della somma. La Corte d’Appello confermava il rigetto per il resto. Il soggetto ricorreva quindi in Cassazione, sostenendo che l’incentivo dovesse essere riconosciuto in toto per il solo fatto che tutta l’attività tecnica fosse stata certamente svolta. Secondo il ricorrente, infatti, il compenso incentivante non poteva essere negato solo perché alcune opere progettate non erano state appaltate o risultavano ancora in corso di realizzazione. A parere della difesa dell’ingegnere, una volta eseguita la prestazione, il diritto all’incentivo doveva considerarsi sorto, a prescindere dai successivi esiti dell’opera, avendo quest’ultimo natura retributiva e derivante dalla stessa attività incentivata. Coinvolta nella questione, la Corte di legittimità ha però rigettato il ricorso. Il punto decisivo è stata infatti la distinzione tra “spettanza” ed “esigibilità” dell’incentivo. La Corte ha chiarito che i precedenti invocati dal ricorrente (in particolare Cass. 10222/2020), riguardavano casi in cui non era in discussione il diritto all’incentivo ma solo la sua liquidazione. Nel caso esaminato, invece, la questione era più radicale essendo relativa all’esistenza stessa o meno del diritto. In tale contesto allora, la Suprema Corte ha ritenuto di sposare la linea dei giudici di merito: il diritto in favore del professionista non può sorgere, e l’incentivo alla progettazione mai essere riconosciuto, quando l’opera progettata non sia stata oggetto di gara, aggiudicazione e appalto. L’attività tecnica interna, anche se effettivamente svolta, deve allora sempre inserirsi in un procedimento finalizzato alla realizzazione dell’opera pubblica ed all’utilità della stessa. In mancanza dell’appalto (causa di esclusione di parti di compenso negate all’ingegnere), viene dunque meno quel collegamento funzionale tra attività progettuale, fondo incentivante ed utilità per l’amministrazione e, quindi, per l’interesse pubblico, con la conseguenza della mancata acquisizione di qualsiasi diritto ad incentivi economici seppur di natura retributiva.