All’interno di un’impresa è noto come possano coesistere più soggetti che ricoprano distintamente il ruolo di datore di lavoro in senso formale ed in senso sostanziale. In ambito di salute e sicurezza dei lavoratori ciò avviene di frequente, con un eventuale ulteriore livello di scorporamento di funzioni attuabile mediante il ricorso allo strumento della delega ex art. 16 del D. Lgs. 81/2008.

Al datore di lavoro sostanziale (l’imprenditore, l’Amministratore Unico o Delegato, i componenti del CdA dell’azienda, ecc.) in materia di TUS (“Testo Unico Sicurezza”) il D. Lgs. 81/2008 fornisce un ulteriore strumento volto a una gestione più mirata e specifica degli obblighi di prevenzione e gestione dell’impresa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, ossia la delega dell’art. 16.

Vi sono tuttavia dei limiti imposti dalla normativa a tale iniziativa. In particolare, (i) la delega conferita deve risultare da atto scritto recante data certa, con accettazione del delegato per iscritto (non occorre l’intervento di un notaio); (ii) il delegato deve essere una persona fisica (la responsabilità penale sottesa alla normativa è personale) e deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (sul punto, possono essere devolute le funzioni datoriali in materia di sicurezza anche a soggetti esterni all’impresa e non incardinati nella struttura organizzativa dell’ente purché vengano dotati di poteri decisori, di spesa e di intervento); (iii) la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni demandate, nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni specifiche; (iv) alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, considerata adeguata nel caso in cui l’atto sia assoggettato alla pubblicità prevista dagli artt. 2206 e 2209 c.c. (iscrizione nel registro delle imprese), sebbene parte della dottrina, sul punto, ritenga sufficiente e congrua una comunicazione esposta all’interno del luogo di lavoro.

Premessi tali requisiti, occorre rilevare come in ogni caso la delega di funzioni sopra esaminata non escluda alcun obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sostanziale, che dunque conserva una responsabilità in tal senso, in ordine al corretto espletamento da parte dell’eventuale soggetto delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si può peraltro anche esplicare attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’art. 30, co. 4 del TUS che riguardano l’adozione all’interno dell’azienda di un efficace Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001 (nello specifico la tutela del MOGC si riverbera proprio in una presunzione legale di adempimento dell’obbligo di vigilanza con l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello in ambito aziendale). Infine, in tale contesto, non potranno mai delegarsi le seguenti attività (cfr. art. 17 D. Lgs. 81/2008), ossia: (i) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 D. Lgs. 81/2008 e (ii) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

In merito a tale ultimo soggetto, segnaliamo che anche una delega di funzioni attribuita direttamente al RSPP presenta solitamente risvolti problematici: si rischia infatti di compromettere l’autonomia del ruolo del responsabile del servizio, che sarebbe quindi chiamato non solo a svolgere i compiti propositivi individuati per lui dal legislatore, ma altresì, come delegato, a scelte decisionali ed operative (si sconsiglia dunque di procedere con tale iniziativa).

Hai trovato utile questo articolo?
Contattaci per ricevere maggiori informazioni.