La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 25113/2025 ha compiuto un ulteriore passo verso la stabilizzazione del principio secondo cui, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad un’impresa appaltatrice che operi all’interno della propria azienda o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo della medesima, il committente è tenuto all’adempimento degli specifici obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. 

In caso di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il committente può essere ritenuto responsabile per un infortunio occorso ai dipendenti dell’appaltatore, anche in assenza di qualsiasi ingerenza sull’attività stessa del fornitore. Il caso prende le mosse dalla vicenda di un lavoratore che, impegnato in un intervento di manutenzione su un sollevatore presso gli stabilimenti della committente, era rimasto gravemente infortunato per la caduta di un carrello posto sopra il motore del macchinario. In primo grado, il Tribunale di Vicenza aveva condannato la sola datrice di lavoro del manutentore, escludendo la responsabilità della committente, decisione questa che veniva confermata anche in sede di appello. Per la Corte d’Appello di Venezia, infatti, non vi era stato rischio interferenziale, poiché la manutenzione era stata affidata al costruttore dell’impianto, il ciclo produttivo della committente era sospeso e l’area d’intervento era circoscritta, senza contatti con altri macchinari in movimento né personale della committente. Con la decisione in commento, però, la Suprema Corte ha accolto il primo e il secondo motivo relativi alla violazione dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Nel dettaglio, in relazione al tema della sicurezza nell’ambito dei contratti di appalto, la Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, in linea con la direttiva 89/391/CEE, ha superato la visione tradizionale che confinava la responsabilità del committente ai soli casi di culpa in eligendo o di ingerenza. Secondo la Corte, infatti, oggigiorno, quando lavori o servizi sono affidati ad imprese esterne all’interno dell’azienda o del ciclo produttivo e il committente ha la disponibilità giuridica dei luoghi, scattano specifici obblighi di verifica dell’idoneità, informazione sui rischi, cooperazione e coordinamento, fino alla redazione del DUVRI, salvo le eccezioni tipizzate. A tal riguardo, non è decisiva la qualifica civilistica del rapporto, ma l’effetto organizzativo e la compresenza, anche solo potenziale e funzionale, di lavoratori di più imprese nello stesso scenario produttivo. È (sempre secondo i giudici di legittimità) in questa circostanza che nasce il rischio interferenziale e, con esso, l’obbligo di prevenzione. Di conseguenza, non basta constatare ex post l’assenza di lavorazioni concomitanti o la sospensione del ciclo produttivo per escludere l’operatività dell’art. 26. La valutazione dovrebbe essere effettuata ex ante con riguardo alla gestione del rischio derivante dalla comunanza dell’ambiente di lavoro. In coerenza con precedenti orientamenti (cfr. Cass. 12465/2020 e Cass. 11918/2025), la Corte di Cassazione ha dunque ribadito che il committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio del dipendente dell’appaltatore per inadempimento degli obblighi di cui all’art. 26, anche in assenza di qualsiasi ingerenza nell’attività altrui. Applicando questi principi al caso concreto, la Suprema Corte ha dunque censurato la sentenza d’appello: i giudici territoriali, infatti, avevano escluso tout court l’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 sulla base di elementi non dirimenti (affidamento al costruttore, capacità tecniche del manutentore, sospensione delle lavorazioni ed area circoscritta), senza verificare se la committente avesse adempiuto agli obblighi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento, e senza valutare il nesso causale tra eventuali inadempimenti e l’evento.