Già da qualche tempo si rifletteva in ordine all’insostenibilità finanziaria del meccanismo della cessione del credito o dello sconto in fattura legato ai lavori di ristrutturazione, soprattutto per quanto riguarda il Superbonus. Dal 17.02.2023 vi saranno sessanta giorni per convertire il decreto in legge, durante i quali, pur risultando già operativo il blocco della cessione, verranno certamente proposte delle modifiche viste le proteste sorte in più ambiti (soprattutto imprese edili regolari).
Ciò che è certo è che il blocco delle cessioni e dello sconto in fattura non impatterà sui lavori iniziati antecedentemente al 17.02.2023 e, per il Superbonus, rimane la cessione (i) per gli interventi effettuati dai condomini per i quali entro il 16.02.2023 risulta già adottata la delibera assembleare, (ii) per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali entro il 16.02.2023 è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo e, in generale, per tutti gli interventi per i quali è stata presentata la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) entro il 16.02.2023. Per le altre tipologie di interventi di ristrutturazione è possibile optare per la cessione se entro il 16.02.2023 è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo se necessario, sono già iniziati i lavori (se non è necessario il titolo abilitativo) o risulta registrato il contratto preliminare o stipulato l’atto di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori di ristrutturazione.
D’altra parte, dunque, se gli atti formali sono successivi alla predetta data non si potrà più accedere alla cessione, e ciò anche per altri interventi edilizi quali ad esempio il bonus ristrutturazioni al 50%, l’ecobonus, il bonus facciate, il bonus barriere architettoniche, ecc. L’alternativa alla cessione ed allo sconto in fattura sarà, quindi, la possibilità di utilizzare la detrazione in dichiarazione dei redditi (corredata sempre dal visto di conformità e dall’asseverazione del tecnico): in questo modo le spese potranno comunque essere recuperate con le percentuali di detrazione riconosciute per ogni tipologia di intervento.
Relativamente, infine, alla gestione delle responsabilità, il decreto di cui si tratta sullo stop è nuovamente intervenuto in materia eliminando la responsabilità solidale di chi riceve il credito in presenza di alcune condizioni. In particolare – anche se rimangono le ipotesi di dolo (cioè quando l’azione fraudolenta è compiuta consapevolmente) – non c’è solidarietà tra chi cede il credito e chi lo riceve se quest’ultimo è in possesso (i) del titolo edilizio abilitativo degli interventi, (ii) della notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, (iii) della visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, (iv) delle fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute ed il loro pagamento, (v) delle asseverazioni quando obbligatorie per legge, (vi) della delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, (vii) del documento riportante i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici nel caso di interventi di efficienza energetica e infine (viii) del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione.