La vicenda trae origine da un’esecuzione immobiliare incardinata presso il Tribunale di Brindisi: un credito del 1997, passato di mano attraverso numerose cessioni in blocco, ha spinto il giudice ad interrogare la Corte di Lussemburgo per avere chiarimenti in merito all’applicazione della direttiva comunitaria in ambito di crediti deteriorati.

I crediti deteriorati ceduti prima del recepimento della disciplina europea in materia restano fuori dal perimetro sia della cosiddetta Secondary Market Directive (la direttiva comunitaria n. 2021/2167 sui gestori ed acquirenti di crediti) sia della normativa antiriciclaggio. Questo è ciò che ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza dell’11 giugno 2026 (causa C-65/25), che ha escluso l’applicazione retroattiva delle regole sui gestori e acquirenti di NPL alle operazioni concluse prima della scadenza del termine di recepimento fissato al 29 dicembre 2023. La pronuncia chiude, in particolare, un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale italiano di Brindisi. Il caso specifico, difatti, nasce da una procedura di esecuzione immobiliare avviata da una società operante nel settore NPL per il recupero di un credito acquisito attraverso una catena di cessioni in blocco. Con ordinanza del 22 ottobre 2024, il giudice pugliese ha interpellato la Corte di Lussemburgo sulla compatibilità con il diritto europeo della disciplina italiana applicabile all’epoca dei trasferimenti. I dubbi riguardavano l’assenza, per i contratti in questione, di un obbligo di forma scritta, sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, e la mancata iscrizione dei cessionari in albi vigilati, in particolare quello degli intermediari finanziari, previsto dall’art. 106 del TUB e tenuto dalla Banca d’Italia. Da qui anche l’interrogativo sul rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio da parte di soggetti non sottoposti alla stessa organizzazione interna richiesta agli intermediari vigilati. La Corte, studiata la questione, ha chiarito che la Secondary Market Directive non può essere applicata per i trasferimenti anteriori alla scadenza del termine di recepimento, individuato nel 29 dicembre 2023. Ne deriva che gli obblighi previsti dell’art. 10, relativi alle comunicazioni da inviare al debitore dopo il passaggio del credito, non devono operare in via retroattiva. Riguardo inoltre alla direttiva 2015/849 in materia di prevenzione del riciclaggio, la Corte ha altresì escluso l’applicazione della predetta normativa nell’ambito dell’acquisto o gestione di crediti deteriorati in quanto gli stessi non figurano tra le attività economiche elencate dalla direttiva ai fini dell’assoggettamento ai relativi obblighi. I giudici hanno, infine, negato che principi generali quali trasparenza e buona fede possano essere richiamati in sostituzione ed in considerazione dell’assenza di una concreta attuazione del diritto europeo in tale ambito. Ciò detto, non vi è dubbio che la decisione esaminata inciderà in maniera preponderante sui numerosi giudizi pendenti in cui i debitori ceduti contestano la validità o l’opponibilità delle cessioni, spesso facendo leva proprio sull’assenza di forma scritta o sulla natura del cessionario. Per i soggetti investitori in portafogli di crediti deteriorati tutto questo si traduce nella riduzione del rischio che operazioni risalenti nel tempo vengano travolte sulla base di obblighi introdotti soltanto in un momento successivo. Resta fermo che ai trasferimenti perfezionati dopo il 13 agosto 2024 si applicano per intero le regole più stringenti del nuovo quadro: forma scritta, obblighi informativi verso il debitore e iscrizione dei gestori in albi sottoposti a vigilanza.