In caso di contestazione, la società che ha acquistato i crediti oggetto di recupero deve fornire una prova specifica e documentale dell’inclusione di quel singolo credito nell’intero pacchetto ceduto in blocco: la sola menzione generica, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la titolarità del diritto.

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (cfr. Cass. ord. 10392/2026), ha chiarito un punto cruciale nelle operazioni di cessione crediti in blocco, rafforzando le tutele per i debitori. La vicenda, in particolare, ha dimostrato come la semplice pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale non sia sempre sufficiente a dare prova che un nuovo soggetto sia diventato il titolare del credito. Questo principio ha evidenti conseguenze pratiche per chi si trova, quindi, coinvolto in azioni di recupero da parte di società che hanno acquistato crediti dalle banche. Nel caso di specie, proprio una banca agiva contro due coniugi per ottenere la revoca di un fondo patrimoniale. La banca riteneva che i debitori avessero creato questo fondo per sottrarre i loro beni alla garanzia del credito e l’azione revocatoria ha proprio tale funzione: rendere inefficaci gli atti che danneggiano i creditori. Nel corso del processo, però, la banca cedeva un enorme pacchetto di crediti, tra cui quello vantato verso i coniugi, ad una società specializzata nel recupero del credito. La società, pertanto, interveniva nel processo, prendendo il posto dell’istituto creditizio ma i debitori contestavano immediatamente tale diritto: secondo loro, difatti, la società non aveva fornito una prova adeguata di essere la nuova e legittima creditrice. La sua unica prova era la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, un documento che menzionava i crediti ceduti solo per categorie generiche. Si è trattato dunque di una questione di prova. La legge (cfr. art. 58 del T.U.B.), sul punto, semplifica le operazioni di cessione crediti in blocco: prevede che la pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale sostituisca la notifica individuale a ciascun debitore. Questo, però, serve sì a rendere la cessione efficace nei confronti di tutti ma non a dimostrare che quel credito specifico faccia parte di quel blocco. La Corte, infatti, ha sottolineato proprio tale aspetto, ossia che una cosa è la prova dell’avvenuta cessione, altra cosa è la prova che uno specifico credito sia incluso in quella determinata operazione. Se il debitore contesta l’inclusione, l’onere della prova ricade sulla società cessionaria che dovrà dimostrare, con documenti specifici, che quel particolare rapporto di credito rientra nel perimetro dell’operazione di cessione crediti in blocco. Non basta, quindi, produrre l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale se questo contiene solo indicazioni generiche, come “crediti derivanti da mutui” o “crediti in sofferenza”. Citare codici numerici interni o fare riferimento a ragioni di privacy, peraltro, non è una controdeduzione valida. Il debitore ha il diritto di sapere con certezza chi è il suo creditore. La Corte ha ritenuto, quindi, che gli elementi forniti dalla società nel caso in esame fossero insufficienti a creare questa certezza. Sulla scorta del predetto ragionamento, la sentenza è stata dunque annullata ed il caso è stato rinviato alla Corte d’Appello per una nuova valutazione. In pratica, la società di recupero crediti dovrà fornire prove più solide per dimostrare di essere la titolare del credito e questa decisione rappresenta certamente una vittoria importante per i debitori. Essa impedisce, difatti, che un soggetto possa agire legalmente senza prima dimostrare in modo inequivocabile il proprio diritto. Per chiunque si trovi in una situazione simile, questo significa che è legittimo chiedere e ottenere la prova documentale che il proprio debito sia stato effettivamente ceduto perché la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, se contestata, non chiude la questione.