Nell’ambito delle consulenze che prestiamo in materia di procedure esecutive capita spesso che ci venga sottoposto il quesito sul pignoramento dell’abitazione principale in conseguenza dell’omesso pagamento delle rate di un mutuo ipotecario. In tale ipotesi, recentemente, il Tribunale di Palermo (ordinanza del 16 aprile 2022) ha chiarito che è possibile evitare la vendita forzata ricorrendo alla misura predisposta dall’art. 41-bis del D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019. La norma, infatti, ha introdotto una vera e propria “via di fuga”, ossia il diritto del debitore esecutato ad ottenere dalla propria banca la rinegoziazione del mutuo in essere o, in alternativa, la concessione di un nuovo finanziamento da parte di un diverso intermediario, finalizzato all’estinzione del precedente.
Come precisa il provvedimento, l’accoglimento dell’istanza da parte del creditore o del finanziatore è, però, subordinata alla presenza di due presupposti: (i) la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 41-bis nonché (ii) la previa positiva verifica del merito creditizio del debitore o del destinatario del finanziamento. Verificati questi ultimi, il giudice che dirige l’esecuzione immobiliare, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può quindi sospendere il processo fino a sei mesi (senza che Il provvedimento di sospensione presupponga necessariamente una dichiarazione di apertura della trattativa da parte della Banca che, trovandosi in tale posizione, è costretta a subire passivamente la sospensione senza potersi opporre).
Nel caso esaminato dal Tribunale di Palermo, in particolare, il creditore procedente (una Banca) esprimeva il proprio dissenso alla sospensione, eccependo l’assenza della necessaria documentazione normativamente prevista a corredo dell’istanza di rinegoziazione. Tuttavia, sul punto, il Tribunale osservava che, da un lato, la valutazione sul merito di credito (effettuata dal creditore, analizzando la posizione patrimoniale, economica e reddituale complessiva delle parti interessate) è una circostanza che non deve necessariamente essere allegata all’istanza, attenendo ad un momento successivo alla presentazione della stessa; mentre, dall’altro, che l’istanza di rinegoziazione era stata presentata nel rigoroso rispetto dei requisiti richiesti dalla legge: aveva ad oggetto l’abitazione principale dei debitori qualificabili come consumatori, il creditore procedente vantava ipoteca di primo grado, non erano state precedentemente proposte istanze di sospensione e che, infine, la stessa istanza non appariva meramente dilatoria o avventata.
Per tali ragioni, il Tribunale concedeva, quindi, in favore del debitore la sospensione del processo esecutivo per la durata di sei mesi.