Pochi giorni orsono, la Corte di Cassazione interpretando quanto previsto dall’art. 1 della L. 228/2012, con la pronuncia n. 30841 del 02.12.2024 ha nuovamente ribadito i contorni dell’annullamento automatico del ruolo statuendo su quanto segue. In particolare, addentrandosi nel tema, l’ordinamento tributario prevede una procedura che può condurre all’annullamento automatico delle cartelle di pagamento e dei crediti affidati all’Agente della riscossione. In alcuni casi specifici previsti dalla legge è infatti possibile chiedere direttamente all’ente incaricato della riscossione la sospensione legale della cartella ed attendere l’esito delle verifiche dell’ente creditore. I motivi che conducono alla sospensione sono elencati al co. 538 dell’art. 1 della L. 228/2012 e sono tassativi: (i) la prescrizione o la decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo, (ii) un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, (iii) la sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore, (iv) la sospensione giudiziale, oppure una sentenza definitiva che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte e, infine, (v) il pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore. La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui l’ente della riscossione ha notificato la cartella o gli altri atti. Ricevuta l’istanza, Agenzia delle Entrate-Riscossione si fa carico di trasmetterla all’ente creditore e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione. In assenza di riscontro da parte dell’ente entro 220 giorni, la legge (e la giurisprudenza, cfr.  Cass. 28354/2019) prevede che il debito venga annullato. L’annullamento, dunque, come ribadito dalla Cassazione nella pronuncia summenzionata, non opera in presenza di motivi diversi da quelli sopra indicati ovvero (anche naturalmente) nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
Per completezza di trattazione, rammentiamo infine che il contribuente che ritiene infondato l’addebito può anche presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Se ritiene di poter subire gravi danni dal pagamento effettuato prima che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado si pronunci, può presentare istanza di sospensione alla stessa Corte (sospensione giudiziale) oppure, anche contemporaneamente, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo (sospensione amministrativa). Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente dovrà pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.