La Corte di Giustizia dell’UE, con sentenza del 09.10.2025 si è pronunciata sul tema della cessione di un credito risarcitorio. In particolare, la Corte si è espressa circa la possibilità, per un consumatore, di cedere a terzi un proprio credito risarcitorio nei confronti di una banca, derivante dalla violazione da parte di quest’ultima degli obblighi informativi previsti dalla normativa attuativa della Direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo.
L’istituto della cessione del credito nasce al fine di facilitare la circolazione della ricchezza, bilanciando la libertà negoziale del creditore con la necessità di tutelare la posizione del debitore ceduto e l’affidamento del cessionario. L’ordinamento giuridico italiano, all’art. 1260 c.c., sancisce il principio della libera cedibilità dei crediti. Non tutte le tipologie di credito, però, possono essere oggetto di libera circolazione: la norma, infatti, vieta il trasferimento di un credito, quando lo stesso abbia carattere strettamente personale (come, ad esempio, un credito alimentare) o qualora il trasferimento sia precluso dalla legge o da un accordo tra le parti. La questione inerente ai limiti della trasferibilità di un credito è stata, pertanto, oggetto di un recente approfondimento, operato nell’ambito dell’ordinamento europeo. Nello specifico, il giudice comunitario è stato interrogato dal Tribunale circondariale di Varsavia in relazione a un caso che vedeva un consumatore stipulare con un’impresa terza un contratto di cessione, con il quale aveva ceduto all’azienda il diritto di esigere tutti i crediti pecuniari ad esso spettanti nei confronti di una banca per la violazione, da parte di quest’ultima, degli obblighi di informazione previsti dalla normativa attuativa della Consumer Credit Directive (Direttiva 2008/48/CE). Il contratto, in particolare, prevedeva che il consumatore ricevesse il 50% dell’importo del credito recuperato e che la cessionaria trattenesse il restante 50%. L’istituto bancario, convenuto dalla cessionaria per l’accertamento ed il recupero del credito, oltre a negare di aver violato la normativa consumeristica, sosteneva che il credito non potesse essere oggetto di cessione posto che l’art. 22 della Consumer Credit Directive impegna gli Stati membri a provvedere “affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla [direttiva stessa]”. Tuttavia, secondo i giudici comunitari, tale previsione non osterebbe ad una normativa nazionale che consente ad un consumatore di cedere un credito fondato sulla violazione di un diritto a lui concesso dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva a soggetti terzi non consumatori. Inoltre, la banca sosteneva come il giudice polacco dovesse rivelare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di cessione, ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In particolare, l’art. 7 impegna gli Stati membri a “fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori”. Il giudice comunitario, però, interrogato sul punto e rilevato che il merito della controversia tra la cessionaria e la banca non riguardava il contratto di cessione ma il rapporto tra il cedente e la banca, ha affermato come, in base ai citati artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, il giudice nazionale non sia in alcun modo tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola di un contratto di cessione di credito concluso da un consumatore qualora la controversia di cui è investito, tra la società cessionaria ed un professionista, verta non su tale contratto di cessione, bensì sul credito del consumatore nei confronti di tale professionista.