In tema di imposte sul reddito d’impresa, la deducibilità dal reddito imponibile dei componenti negativi costituiti da perdite su crediti deve risultare da elementi certi e precisi, sia in relazione all’esistenza del credito, sia in relazione alla definitività della perdita.
In ambito deducibilità fiscale delle perdite sui crediti, spetta al contribuente l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del suo preteso diritto alla deducibilità della perdita. Laddove il contribuente non riesca a dimostrare, in base ad elementi precisi, che la perdita sul credito vantato è stata certa e definitiva nell’anno in cui è stata dedotta fiscalmente, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a recuperare la maggiore imposta. Questi sono stati i principi espressi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 303 dell’8 gennaio 2025. La vicenda, in particolare, è conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, relativo all’anno 2010, con cui è stato rettificato il reddito d’impresa dichiarato per indeducibilità di componenti negativi di reddito costituiti da perdite su crediti, con le conseguenti riprese a tassazione ai fini Irpef (la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto insussistenti gli elementi certi e precisi richiesti dall’art. 101, co. 5, del D.p.r. n. 917/1986, Tuir). Arrivati sino in Cassazione, il collegio (confermando la pronuncia di secondo grado) ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio, richiamando in tema di deducibilità di perdite su crediti una serie di principi inviolabili. Il contribuente, difatti, che intende contestare il disconoscimento di una perdita su crediti da parte dell’Ufficio ha l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del suo preteso diritto alla deducibilità della perdita e di offrire gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma per dimostrare che la stessa si sia effettivamente verificata. Nello specifico, perché si possa configurare una perdita fiscalmente rilevante, e quindi deducibile, è necessario che sia fornita la prova della definitività della perdita non solo dimostrando il mancato pagamento volontario del credito, ma altresì dando prova dell’impossibilità del suo recupero in via coattiva. Laddove, invece, la perdita sul credito è riconducibile all’inerzia del creditore nel recupero del proprio credito e nel mancato esercizio dei suoi diritti emerge un credito inattuato per volontà del creditore. Sul punto, inoltre, la Corte ha osservato che, strettamente collegato alla prescritta presenza degli elementi certi e precisi, è il rispetto del principio di competenza, criterio inderogabile e oggettivo per la determinazione del reddito di impresa. L’anno di competenza deve infatti coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito è irrecuperabile: diversamente, se la deducibilità fosse slegata dalla necessaria e verificabile presenza di elementi certi e precisi, il contribuente sarebbe libero di scegliere il periodo di imposta in cui sia più vantaggioso operare la deduzione, violando l’inderogabilità del criterio oggettivo di competenza.
I giudici hanno, dunque, ribadito che, secondo quanto disposto dall’art. 101, co. 5 del Tuir, ai fini della corretta deducibilità della perdita su credito dal reddito imponibile è necessario che la perdita risulti da elementi certi e precisi in relazione all’esistenza del credito ed in relazione all’impossibilità di riscuotere lo stesso per infruttuosità delle procedure seguite per il recupero ovvero per l’assoggettamento del debitore alle procedure concorsuali. Nel caso esaminato, però, il contribuente non è di fatto riuscito ad assolvere ai predetti adempimenti, non dando prova, in particolare, dell’infruttuoso esperimento del recupero del credito nell’anno di riferimento (2010), nonostante il fallimento della società debitrice dichiarato nel 2012, successivo dunque alla pretesa del contribuente di dedurre la relativa perdita nell’anno 2010.