Riguardo alla cartolarizzazione dei crediti, come è noto questa costituisce un processo finanziario attraverso il quale si verifica una trasformazione di crediti non liquidi, come ad esempio fatture non ancora pagate o prestiti, in strumenti finanziari scambiabili o vendibili in modalità molto più agili. Trattasi dunque, in generale, di uno strumento particolarmente vantaggioso soprattutto per le aziende, in quanto le stesse possono beneficiare di una liquidità immediata attraverso la vendita dei propri crediti a terzi. Il nuovo Decreto Riscossione ha, di fatto, sfruttato tale processo già in essere tra privati prevedendo, pertanto, anche per la riscossione coattiva, la cessione con tali modalità del trasferimento del rischio, a titolo oneroso, in favore di soggetti terzi: tale cessione potrà avvenire, però, solo tramite una gara ad evidenza pubblica all’uopo prevista.
Oltre a ciò, nel provvedimento in esame vi sono importanti precisazioni in merito ai limiti dell’impugnabilità del ruolo e della cartella, nel rispetto dei principi dettati dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 190 del 2023. In tale sentenza infatti (seppur senza alcuna modifica diretta delle disposizioni in materia) è stato concettualmente superato lo sbarramento imposto dalla normativa fiscale che delimitava la predetta impugnabilità solamente a situazioni specifiche intrattenute con la pubblica amministrazione. In particolare, è stato sottolineato come la normativa in vigore violi tra gli altri, i principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione riducendo drasticamente le ipotesi di tutela immediata e compromettendo, nel contempo, il diritto di difesa del contribuente, il quale potrebbe solo richiedere una tutela cautelare contro l’atto di pignoramento successivo, con scarse possibilità di evitare il danno nel frattempo maturato (restando, inoltre, privi di tutela i pregiudizi non relativi ai rapporti con la pubblica amministrazione). In tal senso, è stato quindi sottolineato dal Collegio come l’intento del legislatore di limitare l’aumento di ricorsi spesso pretestuosi abbia comunque portato ad una ridotta (e non più ammissibile in tale nuova ottica interpretativa) tutela giurisdizionale a disposizione dei contribuenti: il Decreto Riscossione, accogliendo l’invito della Corte, non fa altro dunque che ampliare i suddetti limiti restituendo al contribuente maggior spazi di difesa.
Infine, sempre in tema di tutele per il contribuente, particolarmente significativo è quanto disposto dall’art. 3 del decreto che prevede che i crediti da riscuotere, affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (“AdER”) a partire dal 01.01.2025 e non ancora riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, saranno oggetto di un discarico automatico; inoltre, gli enti creditori, decorsi almeno 24 mesi (eccettuati i ruoli per i quali sono state avviate procedure esecutive o concorsuali), potranno chiedere all’AdER la riconsegna anticipata dei carichi ad essa affidati e non ancora riscossi (c.d. restituzione dei carichi). È ad ogni modo opportuno sottolineare che il discarico non determinerà in automatico l’estinzione del debito né l’abbandono della sua riscossione: infatti, ai sensi dell’art. 5 del medesimo provvedimento, l’ente creditore potrà adottare modalità ulteriori di riscossione, tra cui appunto rileva quella della cartolarizzazione ai privati meglio sopra descritta ed interpretata in senso favorevole al contribuente grazie al recente parere della Consulta.