Una recente sentenza di merito (cfr. Trib. Lecce 04.03.2025) affronta una questione di grande rilievo pratico nel contenzioso bancario e finanziario: la prova, rigorosamente documentale, della titolarità del credito nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e la cosiddetta cessione fantasma di crediti in blocco.
Entrando nello specifico della pronuncia, il Tribunale ha stabilito che la società cessionaria di un credito non può limitarsi a produrre l’estratto dell’avviso di cessione pubblicato in G.U., ma deve fornire la prova documentale concreta dell’inclusione del credito tra quelli effettivamente ceduti. Difatti, relativamente al caso di un’operazione di cessione dei crediti in blocco a tenore della speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Gli estratti di cessione pubblicati in G.U., solitamente, riportano solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti in blocco. Per tale ragione, la giurisprudenza di merito ha più volte affermato che l’estratto, da solo, non possa essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito che, per dimostrare di essere titolare del rapporto. dovrà sempre produrre in giudizio anche il contratto di cessione originario da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Tale principio, peraltro, è stato ribadito più volte anche dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 22268/2018): la natura dell’avviso ex art. 58 TUB risulta, dunque, avere una funzione meramente notiziale che non può costituire, di per sé, prova dell’avvenuta cessione del credito contestato. Nel caso esaminato, la vicenda processuale traeva origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecce con il quale una società, operante nel settore della cartolarizzazione, richiedeva a due presunti debitori, il pagamento di una somma. I debitori proponevano, quindi, l’opposizione eccependo, tra le altre questioni, il difetto di legittimazione attiva della società e contestando la titolarità del credito in assenza di documentazione probante la cessione del credito originario. Il giudice, pertanto, ha accolto l’opposizione sulla scorta dei motivi sopra esposti, ribadendo il principio secondo cui “la cessionaria di un credito deve fornire una prova rigorosa della propria legittimazione ad agire, soprattutto in caso di contestazione da parte del debitore ceduto”, sottolineando che “l’avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente” (serve solo a esonerare la cessionaria dall’obbligo di notifica individuale della cessione) e “non costituisce prova dell’effettivo trasferimento del credito specifico”. Allo stesso tempo, la Suprema Corte ha evidenziato come sia “necessario produrre il contratto di cessione o altra documentazione idonea a dimostrare che il credito contestato rientra tra quelli oggetto della cessione” e che l’onere della prova ricade sulla società cessionaria la quale, di fronte ad una contestazione, deve sempre dimostrare documentalmente la propria legittimazione. Ciò conferma, ancora una volta, il generale orientamento giurisprudenziale posto a tutela del debitore, ponendo a carico delle società cessionarie l’adozione di standard più elevati di trasparenza che permettano l’effettivo accertamento dell’intero processo di cessione dei crediti.