Il whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (per esempio un fornitore o un cliente) di un’azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività. L’AGCM ha voluto dare un segnale ulteriore su tale tematica: da oggi in poi, infatti, le persone in possesso della suddetta tipologia di informazioni potranno interfacciarsi direttamente con gli uffici istruttori dell’AGCM senza dover rivelare la propria identità. La piattaforma, attraverso un sistema criptato, garantisce al segnalante che voglia rimanere anonimo la possibilità di instaurare un contatto immediato con l’Autorità inviando informazioni in merito a una condotta anticoncorrenziale, alle circostanze che l’hanno prodotta ed alle persone coinvolte. Ad esempio, si potranno segnalare notizie di accordi segreti sui prezzi dei prodotti, sulla ripartizione dei mercati, sui boicottaggi di concorrenti. Con questo strumento, l’Antitrust mira dunque ad incrementare la lotta ai cartelli segreti, sempre più difficili da scoprire, e a rafforzare il contrasto alle condotte che violano le norme a tutela della concorrenza incentivando la collaborazione di soggetti che, anche in ragione della propria vicinanza alle imprese coinvolte, non vogliano rivelare la propria identità, il tutto a vantaggio diretto di chi lavora all’interno delle imprese o ha rapporti con esse.

Le segnalazioni da rendere, nello specifico, possono riguardare la descrizione di condotte collusive o abusive, delle circostanze (fattuali, di tempo e di luogo) in cui esse si sono svolte/si stanno svolgendo/stanno per svolgersi, dei prodotti o servizi interessati, dei soggetti coinvolti (imprese, associazioni di imprese, liberi professionisti, ecc.) e dei possibili soggetti che subiscono tali condotte. Le stesse possono altresì afferire contatti e scambi di informazioni tra concorrenti su prezzi, quote di mercato, clienti, spartizione dei mercati, livelli di produzione, sviluppi tecnologici e di mercato, partecipazione a gare, boicottaggio di concorrenti ecc. Le informazioni possono anche riguardare condotte di imprese dominanti, tra cui, l’esclusione dal mercato di imprese concorrenti o l’impedimento al loro accesso, rifiuti di contrarre, l’imposizione di prezzi eccessivamente gravosi o altre condizioni inique. Tanto più i predetti insight sono dettagliati e supportati da specifica documentazione, tanto più essi potranno essere utili ai fini delle indagini.

Ai fini della protezione dell’anonimato, peraltro, è stata adottata una serie di accorgimenti che prevede l’ausilio di società all’uopo specializzata che provvederà, innanzitutto, alla criptazione del messaggio anonimo ricevuto. Una volta ricevuto il messaggio anonimo e criptato, l’intermediario invierà un messaggio di alert ad un Ufficio dell’Autorità a ciò dedicato e, da qui, si cercherà di comunicare con il whistleblower in modalità cosiddetta “bi-direzionale”, attraverso un codice di accesso criptato che la società trasmetterà al segnalante per lo scambio prolifico di ulteriori informazioni (e senza che il segnalante fornisca indirizzo IP o password alcuna).