Ma la comunicazione degli interventi di ristrutturazione edilizia sulle parti condominiali dell’edificio deve essere trasmessa sempre all’Agenzia delle Entrate oppure ci sono casi in cui l’amministratore non è obbligato? In particolare, recentemente, un contribuente ha provveduto ad elaborare il seguente quesito: “Si chiede di precisare quando un amministratore di condominio non è obbligato a trasmettere all’anagrafe tributaria i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sulle parti condominiali dell’edificio”. Nel fornire i propri chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ha dunque precisato che gli amministratori di condominio sono esonerati dall’invio all’ente della comunicazione dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica solo quando, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, tutti i condòmini hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, invece dell’utilizzo diretto della detrazione. L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che l’obbligo scatta nel caso in cui, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia scelto la detrazione d’imposta. In quest’ultimo caso, l’amministratore è tenuto a trasmettere telematicamente i dati riguardanti tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali tutti i condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
In tale contesto, e per garantire più tempo agli amministratori di condominio, l’Agenzia, con nota del 22.02.2024, ha previsto uno slittamento, dal 16.03.2024 al 04.04.2024, del termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali; così come, attraverso un secondo provvedimento, ha spostato in avanti e sempre al 04.04.2024, la scadenza per tutti i contribuenti che devono comunicare all’Agenzia le opzioni (sconto o prima cessione) relative alle spese sostenute nel 2023. La stessa proroga è stata concessa anche per le opzioni relative alle rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.