A mezzo della risposta n. 143/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle condizioni di applicabilità del regime di esenzione dettato all’art. 7, co. 3 del D.L. 351/2001 in relazione ai proventi derivanti da fondi immobiliari di diritto italiano, in vista della partecipazione di un Organismo d’Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) di diritto estero.
Il caso in esame ha riguardato un progetto di investimento – promosso da una società di diritto estero (Singapore) rivolta alla gestione di fondi di investimento – consistente nel conferimento di capitale in un fondo comune di investimento immobiliare italiano di tipo “chiuso” (differenti dai fondi “classici” per la tipologia limitata d’investimenti che inseriscono in portafoglio): il capitale dell’operazione, nello specifico, sarebbe stato raccolto tra investitori esteri tramite una OICR di diritto singaporiano. La politica di investimento prevedeva, al tal fine, l’individuazione di una SGR italiana che provvedesse alla gestione finanziaria del piano di investimento.
Dopo aver delineato i profili patrimoniali e strutturali del progetto di investimento e dei soggetti in esso coinvolti, la società avanzava all’Agenzia delle Entrate due quesiti afferenti l’applicabilità o meno (i) del regime di esenzione da ritenuta alla fonte ex art. 7, co. 3, D.L. 351/2001 ai proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare italiano e (ii) dell’esenzione stabilita dall’art. 5, co. 5, D. Lgs. 461/1997 alla plusvalenza derivante dall’eventuale cessione da parte dell’OICR delle quote del fondo immobiliare italiano. Con riferimento, allora, al primo quesito, sulla base del presupposto che l’OICR fosse gestita dalla società nell’interesse dei partecipanti in totale indipendenza dai medesimi, l’Agenzia ha ritenuto che i proventi derivanti dalla partecipazione dell’OICR nel fondo immobiliare italiano non fossero soggetti a ritenuta alla fonte: l’Ufficio ha infatti precisato che, ai fini dell’individuazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri a cui si rende applicabile il predetto regime di esenzione, occorre sempre far riferimento alla normativa vigente nello Stato estero in cui gli stessi sono stati istituiti. L’esenzione è dunque applicabile a quegli organismi di diritto estero che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, presentino le stesse finalità di investimento dei fondi pensione e degli OICR italiani. Tale principio di carattere sostanziale, peraltro, risulta applicabile anche nell’ipotesi inversa, ossia qualora l’organismo estero – pur avendo la forma giuridica di OICR – non possieda i requisiti sostanziali per poter essere assimilato a tale categoria di soggetti in base alla normativa interna. Ricorrendo pertanto tale ipotesi, l’esenzione non poteva essere riconosciuta.
Con riferimento, invece, al secondo quesito, in linea con un precedente giurisprudenziale (cfr. Risoluz. 22 dicembre 2023, n. 76/E), l’Ufficio ha condiviso il rilievo della società in punto di applicabilità della disciplina di esenzione. Ad avviso dell’Agenzia, in particolare, l’esenzione prevista dall’art. 5, co. 5, D. Lgs. 461/1997 sulle plusvalenze di cui all’art. 67, co. 1, lettera c ter), TUIR, derivanti dalla cessione delle quote del fondo immobiliare, risulta essere la soluzione corretta per il caso di specie, costituendo tale prassi il giusto corollario al regime speciale previsto per la tassazione dei proventi derivanti dalle quote dei fondi immobiliari.