L’impatto della nuova normativa incide ovviamente sulle imprese che assistiamo quotidianamente nell’ambito di property management e ristrutturazione dei grandi immobili, in particolar modo sulle modalità di redazione dei relativi contratti d’appalto.
Seguendo quanto previsto dalla legge, infatti, il contratto d’appalto da stipulare, sia esso d’opera o servizi, non potrà non tenere conto del fatto che, ad esempio, sia le nuove che le vecchie costruzioni debbano essere, già dal maggio 2021, a norma con la recente regolamentazione antincendio (comprese le ristrutturazioni di facciate per una superficie superiore al 50%). Solo se, alla data dei lavori, gli edifici presentano già un piano di intervento approvato dai Vigili del Fuoco, in questo caso le disposizioni progettuali non si applicano, poiché si considerano già autorizzate dall’autorità competente.
Negli altri casi occorrerà, pertanto, che gli edifici coinvolti negli appalti siano dotati dell’installazione di impianti di segnalazione manuale di allarme antincendio e di sistemi di allarme vocale di emergenza, così come siano rispettati i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate valutati secondo una serie di parametri e obbiettivi, tra i quali l’aver limitato nel miglior modo possibile la probabilità (i) di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio per via delle fiamme o fumi caldi che fuoriescono dai vani, (ii) che l’incendio di una facciata si propaghi a causa di un fuoco avente origine esterna, magari dall’incendio di un edificio adiacente o proveniente dal livello strada, o ancora, (iii) di caduta di parti di facciata, che possono essere frammenti di vetro o di parti disgregate o incendiate.
All’interno dell’accordo sarà, quindi, opportuno individuare il soggetto responsabile antincendio e traslare nel contratto, come oggetto principale (in caso di prestazioni di servizi antincendio da parte dell’appaltatore) o come allegato essenziale, i criteri di valutazione di adeguamento dell’edificio alla nuova normativa. La nuova legge, infatti, fissa alcuni livelli delle prestazioni richieste, indicati da 0 a 3, con prescrizioni crescenti in funzione dell’altezza degli edifici: più un edificio è alto, più la norma da rispettare è rigorosa. Per gli immobili con altezza tra i 12 e i 24 metri (livello 0), è necessario semplicemente definire una serie di buone prassi da attuare nella quotidianità (prevalentemente di carattere informativo); per gli edifici tra i 24 e i 54 metri (livello 1), la pianificazione dell’emergenza deve essere predisposta, comunicata e verificata; in caso, invece, di edifici alti tra i 54 e gli 80 metri (livello 2) oltre agli adempimenti del livello 1 è necessario installare un impianto manuale di segnalazione d’incendio, con indicatori sia ottici sia acustici; se, infine, gli edifici superano gli 80 metri (livello 3), è necessario aggiungere alle prescrizioni dei livelli precedenti anche un responsabile della gestione della sicurezza antincendio, un coordinatore dell’emergenza e l’individuazione, da parte del responsabile dell’attività, di un centro di gestione dell’eventuale emergenza, che funga anche da luogo di coordinamento dell’incendio.