Partendo dalla percentuale dell’agevolazione (110%), quest’ultima rimarrà valida solamente sino alla fine del 2023: a partire dal 2024, infatti, la detrazione fiscale sulle spese sostenute per i lavori agevolati sarà riconosciuta con percentuali calanti e, precisamente, del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025. L’abbattimento delle percentuali di detrazione riguarda gli interventi compiuti sulle parti comuni condominiali, quelli compiuti da immobili con unico proprietario persona fisica e al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione e i lavori svolti su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute in comproprietà. Successivamente, il Superbonus scomparirà.

Ad oggi, quindi, i condomini e gli edifici composti da un numero di unità immobiliari comprese tra 2 e 4, se posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari persone fisiche (ad esempio, una villetta bifamiliare appartenente a due coniugi) possono chiedere il Superbonus con le percentuali di detrazione sopra indicate, in base alla tempistica di sostenimento delle spese e, dunque, di esecuzione dei lavori. Le tempistiche sono, invece, più ristrette per gli edifici unifamiliari: in questo caso, la scadenza utile per fruire del Superbonus era fissata per il 30.06.2022, con possibilità di proroga sino al 31.12.2022, a condizione che il 30% dell’intervento complessivo sia stato eseguito entro il 30.09.2022.

Recentemente, peraltro, si è discusso dell’esaurimento dei fondi stanziati per coprire il Superbonus: allo stato, però, prendendo i dati ufficiali del bilancio dello Stato, si sottolinea che finora sono stati messi a disposizione 33,3 miliardi di euro, mentre gli oneri previsti a fine lavori per erogare tutte le detrazioni richieste ammontano a 33,7 miliardi di euro. Si tratta, quindi, di una piccola differenza, che dovrebbe essere coperta senza difficoltà nei prossimi anni. In ogni caso, il Superbonus non è una misura a “prenotazione”: una volta accertati i requisiti, i richiedenti avranno certamente diritto a fruire dell’agevolazione spettante, che matura come un vero e proprio credito d’imposta (da usufruire a scelta, come noto, come detrazione fiscale, come sconto in fattura praticato dal fornitore oppure cedendo il credito all’impresa esecutrice dei lavori, a una banca, a Poste Italiane o ad una società finanziaria).

Quanto, infine, all’aspetto della cessione (certamente conveniente), i recenti provvedimenti governativi hanno imposto un visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato o da un Caf sulla fattura dei lavori da scontare, oltre ad un’asseverazione rilasciata dal tecnico progettista sulle tipologie di interventi che superano determinati importi ed una stretta alle cessioni dei crediti successive alla prima. In conseguenza di ciò, occorre sempre prestare attenzione all’iter procedurale ed alla disponibilità degli istituti di credito (e dei soggetti abilitati) a ricevere la cessione del credito: in tale contesto, la consulenza di uno Studio Legale nell’intero percorso è una valida soluzione per aver le “spalle coperte” ed agire nel rispetto di ogni paletto imposto dalla legge.