Sulla G.U. del 23.12.2021, è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica che definisce “i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale istituito presso il Ministero dello sviluppo economico relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sotto-settori ritenuti esposti a un rischio concreto di ri-localizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, come definita nelle Linee guida ETS del 2012 e del 2021 della Commissione europea” (cfr. art. 1). Il predetto decreto rappresenta certamente un’opportunità per alcuni dei nostri clienti che lavorano nei settori industriali coinvolti.

Il provvedimento, infatti, portatore di importanti benefici economici, delinea l’ambito di applicazione della misura summenzionata stabilendo, all’art. 4, che esso si applica alle imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, validamente costituite al momento della presentazione della domanda – e indipendentemente dal fatto che siano o meno incluse nel regime di scambio di quote di emissioni – che operano nei settori industriali richiamati nell’allegato II della comunicazione della Commissione (2012/C 158/04) (quali, ad esempio, la produzione di alluminio o estrazione di minerali, industria chimica, pelli e concimi o la fabbricazione di materie plastiche in forme primarie e pasta carta) e nell’allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) (fabbricazione di carta e cartone, siderurgia, fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e lavorazione della ghisa, del vetro e dei gas tecnici).

Per ciascuna di queste due categorie di aziende, la normativa disciplina con accuratezza i soggetti beneficiari, le modalità di calcolo dell’importo massimo al quale poter attingere, l’intensità e la tempistica dei fondi concessi e le regole relative al cumulo con altri finanziamenti, oltre alle norme in materia di rendicontazione annuale, trasparenza e controllo. Le predette misure, inoltre, verranno elargite nella forma di sovvenzione diretta, ritenuta compatibile con il mercato interno, sulla base di una procedura di valutazione svolta dal soggetto gestore, ossia Acquirente Unico S.p.A., società per azioni del gruppo Gestore dei servizi energetici (GSE). Quanto ai termini ed alle modalità di presentazione delle domande di finanziamento, questi saranno definiti con provvedimento del Ministero della transizione ecologica, che verrà pubblicato sul sito internet del Ministero.