Le chat WhatsApp possono provare l’infedeltà del partner, con la conseguente responsabilità in termini di responsabilità della separazione verso il coniuge che ha tradito: scopriamo, pertanto, in che modo e con quali limiti si possa utilizzare tale strumento nell’ambito di una causa di separazione tra coniugi.

Le conversazioni WhatsApp, di fatto, possono essere esibite a tutti gli effetti come prove valide di un tradimento, a condizione che siano utilizzate esclusivamente per far valere un diritto in sede contenziosa (in tribunale), come appunto l’addebito della separazione. In questi casi, non si pone alcun tema di violazione della privacy se la prova viene acquisita nell’ambito delle indagini difensive, cioè per far valere un proprio diritto all’interno del processo. Sarà sufficiente, quindi, produrle in giudizio, attraverso gli screenshot oppure estrapolando il contenuto dell’archivio informatico su un supporto esterno, o ancora mediante la trascrizione delle conversazioni riportate. A questo punto dovrà essere l’altro coniuge a neutralizzare l’efficacia di prova di questi documenti contestandoli e disconoscendone il contenuto: ma per contestare il contenuto delle chat WhatsApp a suo sfavore (vale a dire che provano il tradimento) il coniuge deve avere delle prove a sua discolpa concordanti, precise e specifiche. Quando, inoltre, si utilizzano conversazioni WhatsApp o altre forme di comunicazione digitale come prove di infedeltà è importante essere consapevoli di alcune precauzioni. Prima di tutto, è fondamentale acquisire il cellulare altrui in modo non violento. In secondo luogo non bisogna mai accedere alle chat altrui con mezzi illegali come software spia: l’impiego di questi ultimi strumenti, infatti, integra il reato di accesso abusivo a sistema informatico. È quindi necessario impossessarsi del device (telefono, computer, tablet) altrui in modo pacifico, come ad esempio nel caso in cui il proprietario lo abbia lasciato incustodito. Sul punto, anche la Cassazione (cfr. ord. n. 13121/2023), ha precisato che il consenso al trattamento dei dati personali non è richiesto quando è necessario ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive di cui alla L. 397/2000 o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (tanto è disposto dall’art. 24 co. 1, lett. f) del D. Lgs. n. 196/2003 sulla privacy). Volendo, invece, contestare in giudizio una chat WhatsApp, in primo luogo (e nella prima difesa processuale utile) occorrerà fornire una contestazione precisa e circostanziata, anche a seconda della tipologia di strumento utilizzato dalla controparte: così, ad esempio, sarà possibile evidenziare eventuali vizi tecnici (nel caso di screenshots, ad esempio) oppure eventuali fatti contrari dimostrabili. Più in generale, il disconoscimento del documento informatico, inteso nel suo ampio genus, deve essere attuato in modo chiaro ed esplicito denunciando necessariamente violazioni relative alla sua sicurezza (informatica), integrità e immodificabilità (nel tempo e nello spazio), con onere di allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza della realtà digitalmente rappresentata con la verità dei fatti accaduti.