La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali. Recentemente, sul punto, è tornata a pronunciarsi la Suprema Corte (cfr. ord. 21997/2024), analizzando il tema della ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite. Nel caso di specie, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Velletri di determinare nella misura del 65% del totale la propria quota di reversibilità della pensione erogata dall’INPS all’ex coniuge, in concorso con la coniuge superstite. Il Tribunale di Velletri attribuiva, però, alla ricorrente la quota del 30% ed alla resistente il 70% della pensione, la quale a sua volta impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Roma chiedendo il riconoscimento della quota del 95% della pensione di reversibilità. La Corte adita accoglieva, quindi, parzialmente l’appello principale e riconosceva in favore dell’appellante la quota complessiva dell’85% della pensione di reversibilità, in ragione proprio della maggior durata della convivenza matrimoniale. Avverso la sentenza del gravame, controparte proponeva dunque ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale nel rigettare il ricorso, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata bilanciando il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni con i criteri correttivi della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche ecc. La convivenza more uxorio rileva, quindi, come distinto ed autonomo criterio giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale. La mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell’applicazione del criterio matematico di ripartizione, a parere degli Ermellini, renderebbe infatti possibile un esito paradossale in cui il coniuge superstite potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita, mentre l’ex coniuge potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all’assegno in precedenza goduto, senza che il tribunale possa tener conto di altri criteri per ricondurre ad equità la situazione.