L’ammontare del contributo al mantenimento dei figli deve essere deciso sulla base di un’adeguata comparazione concreta e attuale dei redditi e delle risorse economiche di entrambi i genitori, nonché delle concrete necessità dei minori, in modo da garantire una soluzione equa e rispettosa del principio di proporzionalità.

Questo in epigrafe è il principio di diritto espresso recentemente dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2941/2025. Il caso in esame trae origine da una sentenza di separazione che, recependo le condizioni già stabilite in sede di Ordinanza Presidenziale, disponeva l’assegnazione della casa familiare alla madre con collocazione dei minori presso la stessa nonché l’onere in capo al padre di contribuire al mantenimento dei due figli tramite il versamento mensile di un quantum (con contestuale rigetto della domanda di addebito formulata dal marito nei confronti della moglie). Proposta la relativa impugnazione, la Corte d’Appello accoglieva la domanda di addebito formulata dal marito, confermando però nel resto l’impugnata sentenza. Con riferimento, nello specifico, all’assegno di mantenimento, il collegio aveva ritenuto equa la somma disposta dal giudice di primo grado, in considerazione dei redditi dei genitori e delle necessità dei figli sia per il contributo ordinario sia per il contributo straordinario. Avverso tale pronuncia, però, il padre proponeva ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri motivi (ritenuti poi infondati), che nella quantificazione del contributo al mantenimento dei figli non era stato tenuto conto dei parametri normativi previsti e non era stato rispettato il principio di proporzionalità. Sul punto, la Suprema Corte accoglieva le doglianze di parte ricorrente, ricordando che l’art. 337-ter, co. 4, c.c. prevede che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Per i genitori sposati il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall’art. 143, co. 3, c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo. Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere però seguito dal giudice quando è chiamato anche a determinare l’importo del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno, valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l’uno o l’altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Nel caso di specie però, ha sottolineato la Corte di Cassazione, la Corte di appello aveva ritenuto di confermare l’importo dell’assegno senza tuttavia prendere in alcun modo in considerazione le attuali condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei ragazzi né le reali capacità economiche della madre e nemmeno gli oneri di spese locative che gravavano sul padre. Tenuto conto, pertanto, che non risultava ponderato alcun elemento concreto per verificare il rispetto del principio di proporzionalità (regolato come detto dall’art. 337-ter, co. 4, c.c.), la Suprema Corte non ha rilevato come assolto il parametro della congruità ricavabile proprio da un approfondito esame (tralasciato) dei suddetti elementi. Per tale ragione ha, dunque, accolto il motivo d’impugnazione proposto e rinviato alla Corte di appello territoriale in diversa composizione per una corretta individuazione del quantum riferibile all’assegno di mantenimento.