Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’art. 1809, co. 2, c.c.
Il comodato familiare è un contratto a titolo gratuito con cui un immobile viene concesso a un familiare per destinarlo a casa coniugale. Secondo la Suprema Corte, questa destinazione non si esaurisce automaticamente con la separazione o il divorzio, purché la casa sia ancora utilizzata per garantire la dimora ai figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Con la sentenza n. 17095 del 2025, la Corte di Cassazione non ha fatto altro che ribadire tale assunto. La separazione dei coniugi non comporta, dunque, automaticamente la cessazione del diritto di abitare la casa concessa in comodato ad esempio dai suoceri, se l’immobile continua a soddisfare i bisogni abitativi del nucleo familiare ed in particolare dei figli. L’immobile di proprietà dei suoceri può pertanto restare al genitore collocatario dei figli dopo la separazione. Il comodante (cioè chi ha concesso l’immobile) potrà richiederne la restituzione solo dimostrando un proprio urgente e concreto bisogno di rientrare in possesso del bene, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità ed adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno della parte comodante (cfr. Cass. 27634/2023).
Nel caso specifico analizzato dalla Suprema Corte, una madre, comproprietaria con il marito deceduto di una villetta, aveva lasciato per anni una porzione dell’immobile al figlio e alla nuora come residenza familiare. Dopo la separazione, la casa era stata assegnata alla ex nuora, che vi avrebbe potuto continuare a vivere con la figlia minorenne qualora l’ex marito non avesse pagato il contributo mensile destinato all’affitto di un altro alloggio. La madre, divenuta unica proprietaria della porzione di villetta, sosteneva che la separazione dei coniugi avesse determinato la scadenza del comodato e che avesse diritto a rientrare in possesso dell’immobile. Tuttavia, la Cassazione ha respinto questa tesi. I giudici, in particolare, hanno precisato che la separazione dei genitori non cancella automaticamente proprio la “funzione di casa familiare”, se questa continua a rispondere alle esigenze del minore. In altre parole, l’assegnazione dell’immobile al genitore collocatario dei figli non si considera incompatibile con il comodato originariamente concesso, proprio perché l’interesse superiore del minore prevale sulle esigenze del comodante, salvo prova di un bisogno urgente del bene. Nel caso di specie, la minore aveva inoltre manifestato il desiderio di tornare a vivere nella casa dei nonni paterni, dove aveva trascorso tredici anni della propria vita.
In assenza, quindi, di motivi gravi che rendano necessario il rientro in possesso della casa e la dimostrazione di un serio, urgente e proporzionalmente adeguato bisogno personale, l’assegnazione a favore del genitore presso cui i figli convivono resterà valida e, di fatto, opponibile alla richiesta di restituzione del bene.