Il primo passo nelle ristrutturazioni soggette all’agevolazione fiscale del Superbonus, è l’individuazione, da parte del committente, del cosiddetto tecnico abilitato, ossia quel soggetto, iscritto ad un ordine o ad un collegio professionale (aspetto essenziale ai fini della regolarità delle asseverazioni ex art. 119, co. 3, D.L. 34/20 s.m.) che possa valutare la fattibilità dell’opera, ossia l’effettiva rispondenza degli interventi decisi alla normativa di legge in modo da poter usufruire dei benefici fiscali.

Lo studio di fattibilità fatto dal tecnico prevede, in particolare, un approfondimento di massima dell’edifico dal punto di vista della regolarità edilizia ed urbanistica, della diagnosi energetica dell’involucro, dell’individuazione delle opere atte a garantire il miglioramento energetico dell’edificio previsto dal Superbonus (salto delle due classi).

Se lo studio di fattibilità darà esiti positivi, vi sarà l’incarico demandato ai successivi professionisti del settore, generalmente geometri, architetti o ingegneri, per la progettazione e la direzione lavori delle opere architettoniche, degli impianti, delle opere strutturali e per il collaudo dell’appalto, il tutto nel rispetto della normativa sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008).

Le figure professionali sopra indicate, potranno essere ricondotte tutte ad un unico soggetto che abbia le capacità e professionalità tali da ricoprire, secondo le specifiche competenze riconosciute dalla legge, in maniera efficace e diligente tali ruoli, disciplinando ogni adempimento in un singolo contratto. Qualora, invece, si opti per affidare gli specifici incarichi a soggetti diversi verranno predisposti tanti contratti quanti sono i professionisti coinvolti nell’operazione.

Fatto ciò, anche in relazione al progetto ed al computo metrico individuato, sarà necessario scegliere (in riferimento alla natura dei lavori da svolgere) una o più imprese appaltatrici che materialmente eseguiranno i lavori. Nei contratti che hanno per oggetto opere per le quali il committente intende usufruire dei benefici fiscali, l’importo dell’appalto dovrà, però, sempre rientrare nei prezziari vigenti editi dalla DEI, e comunque nei limiti dell’ammissibilità all’agevolazione previste dalla normativa.

Dal punto di vista contrattuale, il nostro Studio consiglia sempre di adoperare una doppia tipologia di appalto a seconda del soggetto interlocutore. Una prima tipologia, certamente più snella, redatta sotto forma di contratto/preventivo, adatta ai rapporti con i singoli professionisti, ove siano disciplinati gli elementi essenziali del rapporto (definizione dell’opera, corrispettivo, tempistiche); una seconda tipologia, invece, più specifica (da adottare con l’impresa appaltatrice dei lavori), nella quale, oltre agli elementi imprescindibili della collaborazione, potranno inserirsi anche altre clausole quali, ad esempio, le varianti, le penali, i casi di sospensioni, risoluzione e recesso dal rapporto, gli obblighi delle parti (anche di natura assicurativa) e la definizione delle possibili controversie.