Nell’analizzare i contenuti di tale articolo, si sottolinea che, già nella legge delega, il Governo aveva fissato tra gli obiettivi da raggiungere proprio i predetti presupposti imponendo la previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi ed inviti, specifiche clausole sociali che garantissero le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare. L’indicazione data dalla legge delega, peraltro, è stata netta ed a favore dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tutto questo è stato, dunque, tradotto nel testo della norma, in armonia anche con le indicazioni pervenute dal Consiglio di Stato e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (cfr. nota n. 687/2023).

Sempre, poi, facendo riferimento agli accordi stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative, si è chiarito che il contratto che le imprese sono chiamate ad applicare è quello il cui ambito di competenza sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, e ciò per superare la possibile questione, altrettanto centrale, dell’eventuale sovrapposizione tra settori di attività e quindi della possibile applicabilità di più contratti collettivi conformi, con ambiti di applicazione compatibili con l’attività oggetto dell’appalto. La previsione, peraltro, non è in contrasto con l’art. 39 Cost. in quanto non è diretta a estendere ex lege ed erga omnes l’efficacia del contratto collettivo ma si limita ad indicare le condizioni contrattuali che l’aggiudicatario deve applicare al personale impiegato qualora, sulla base di una propria ed autonoma scelta imprenditoriale, intenda conseguire un appalto pubblico, restando invece libero di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento dell’attività imprenditoriale privata.

Ad ogni modo, come alternativa l’art. 11, co. 3, consente agli operatori economici di “indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicabile che essi applicano, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”: ne consegue che, qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei citati settori, emergano circostanze diverse relative, ad esempio, all’applicazione di contratti collettivi privi dei citati requisiti, il personale ispettivo informerà la stazione appaltante e provvederà ai necessari recuperi contributivi e retributivi. Non basterà, peraltro, applicare le stesse tutele ai lavoratori, ma comunque si dovrà far riferimento ad un contratto collettivo strettamente connesso alla esecuzione dell’appalto o della concessione.