Con la sentenza n. 7553/2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità del committente e dell’appaltatore in caso di danni cagionati a terzi in esecuzione di un contratto d’appalto. Si tratta di un contenzioso azionato dai proprietari di un immobile, i quali convenivano in giudizio la stazione appaltante pubblica e l’appaltatore delle opere per vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti alla loro abitazione e ritenuti riconducibili all’esecuzione dell’appalto. La pronuncia svolge, pertanto, una disamina complessiva dei profili di responsabilità per danni cagionati a terzi nell’esecuzione del contratto di appalto, riaffermando, in generale, la prevalenza dell’autonomia dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera quale criterio fondante della responsabilità verso i terzi e dal quale discende il principio della esclusione di responsabilità del committente per i danni cagionati ai terzi nell’espletamento dell’appalto a meno che non ricorra un fatto, causativo del danno, ascrivibile alla sua specifica condotta.

Nello specifico viene analizzata la circostanza di un appalto nel quale vi è un Committente Pubblico, caso nel quale i profili di responsabilità mutano leggermente. Infatti, pur evidenziando la natura privatistica del contratto di appalto, la Suprema Corte (valorizzando un profilo di responsabilità extracontrattuale, l’art. 2051 c.c., comunque applicabile alla fattispecie esaminata  in quanto il rapporto con i terzi è, appunto, estraneo al contratto d’appalto) non ha mancato di osservare che la peculiare qualificazione del Committente Pubblico costituisce un fatto che limita l’autonomia dell’appaltatore proprio per effetto della presenza del Committente Pubblico, che non svolge una mera attività di vigilanza bensì adotta un’intensa e continua ingerenza nel corso dell’esecuzione dell’opera. Tale ingerenza andrebbe, quindi, ad attenuare la caratteristica “autonomia” dell’appaltatore sulla quale tradizionalmente si basano gli addebiti di responsabilità mossi all’esecutore dell’opera, aprendo la strada ad una responsabilità del Committente Pubblico per danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera. Ne consegue che, ove l’ingerenza del Committente Pubblico sia tale da vincolare l’attività dell’appaltatore tanto da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione, escludendo  ogni autonomia  nell’esecuzione ed organizzazione dei lavori, il primo sarà l’unico responsabile per gli eventuali danni cagionati a terzi viceversa ove il fatto dannoso sia avvenuto in esecuzione del progetto o delle direttive della stazione appaltante, vi sarà responsabilità concorrente e solidale.

La valutazione dei profili di responsabilità in tema d’appalto è uno degli argomenti più comuni nella gestione delle problematiche di questa materia: il nostro Studio ritiene che l’aggiornamento costante in merito alle pronunce più recenti sul tema sia il punto di partenza fondamentale per la miglior soluzione del caso specifico.

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