Con il recente comunicato del suo presidente del 03.10.2023, l’Autorità ha chiarito che “fino a nuove indicazioni” le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzeranno i modelli già disponibili e provvederanno alla relativa trasmissione all’Anac mediante il “Servizio per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti a cura delle Stazioni Appaltanti” disponibile sul portale istituzionale dell’Autorità.

Il nuovo codice prevede che i certificati rilasciati all’esecutore dei lavori utili alle imprese per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e, per gli operatori economici non qualificati, per la dimostrazione dei requisiti speciali in gara, devono essere trasmessi (a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti) all’Anac ed essere annotati nel Casellario informatico. Il Casellario, nello specifico, costituisce una sezione della Banca dati dei contratti pubblici (BDNCP) che “dialoga”, di fatto, con il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) per consentire la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e per l’esecuzione dei contratti affidati.

In caso di subappalto, poi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emetteranno un unico certificato di esecuzione lavori (CEL) con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall’impresa affidataria e di quelle eseguite dall’impresa o dalle imprese subappaltatrici: questa, d’altronde, si pone come un’indicazione necessaria per garantire la ricostruzione della filiera dell’esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell’intero ciclo di vita del contratto, oltre che per adempiere alle finalità di monitoraggio e controllo degli affidamenti, nel pieno rispetto del principio di trasparenza. L’emissione di un’unica certificazione (come anche sottolineato dalla stessa ANAC) consente, dunque, di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall’affidamento principale, proliferazione questa già riscontrata nella prassi in numerose occasioni.

Le stesse indicazioni, inoltre, valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti: la stazione appaltante e l’ente concedente emetteranno sempre un unico CEL, con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario, di quelle associate alle imprese della sua composizione (se presenti) e alle consorziate (qualora il soggetto affidatario sia un consorzio).