Il primo comma dell’art. 1664 c.c. stabilisce che: “qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo”. La norma esaminata riconosce, quindi, ad entrambe le parti (committente e appaltatore) la possibilità di richiedere una revisione del corrispettivo definito nel contratto qualora la variazione dei costi in aumento o in diminuzione (solo nell’ambito dei profili dei materiali e della manodopera) sia superiore ad una soglia determinata dalla norma stessa, vale a dire il 10% del corrispettivo originariamente pattuito, e solo per la parte eccedente tale soglia.

Le variazioni dei costi devono addebitarsi, pertanto, a circostanze non prevedibili (anche ordinarie) al momento della conclusione del contratto e comunque estranee ad entrambi i contraenti: non possono cioè dipendere, ad esempio, dal ritardo dell’appaltatore e nulla potrà essere preteso da quest’ultimo per la mancata effettiva previsione di fattori di per sé pronosticabili secondo la media diligenza e perizia (Cass. n. 5951/2008).

Il diritto alla revisione, inoltre, è derogabile dalle parti. Queste possono prevedere nel contratto una soglia diversa da quella legale, al superamento della quale operare la revisione del prezzo concordato; possono anche limitare la revisione del prezzo ad alcune voci di spesa, nonché escludere qualsiasi diritto alla revisione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, peraltro,  l’aumento dei rischi a carico dell’appaltatore non trasforma automaticamente il contratto da commutativo ad aleatorio e ciò neanche nell’ipotesi di esclusione totale della revisione dei prezzi negli appalti cd. a forfait (Cass. n. 4198/2014).

Le tematiche meglio sopra descritte, quando si concretizzano nel confronto pratico tra committente ed appaltatore, spesso generano tra le parti contenziosi nei quali vengono coinvolti direttamente i legali. Il nostro compito come avvocati, in qualsiasi fase s’innesti la discussione, è quello di definire al cliente ogni margine di manovra rispetto alla normativa in essere, affinché non si verifichi uno stallo della commessa ed il servizio possa proseguire nella soddisfazione reciproca di ambedue i soggetti.