La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quinquies”) per estinguere debiti senza pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio. A tale misura possono accedere anche i contribuenti decaduti da precedenti agevolazioni, purché i debiti rientrino nel perimetro della nuova misura, intendendosi esclusi i debiti già saldati nell’ambito della “Rottamazione-quater”.
La misura in esame riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 01.01.2000 ed il 31.12.2023 relativi a omesso versamento di: (i) imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e (ii) contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. A condizione che siano riferiti alle fattispecie sopra indicate, possono essere inclusi nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio, per i quali i contribuenti sono decaduti a causa del mancato o tardivo pagamento degli importi dovuti alle scadenze previste e i carichi della “Rottamazione-quater” qualora, alla data del 30.09.2025, si siano persi i benefici della misura per ritardo nel pagamento delle rate. Sul punto, per verificare quali debiti rientrano nella “Rottamazione-quinquies” è disponibile il servizio che consente di ricevere un prospetto informativo, accessibile sia dall’area riservata sia tramite form in area pubblica. Per presentare la domanda di adesione, occorrerà farlo telematicamente entro il 30.04.2026. Basterà compilare il form (in un’area riservata) e selezionare le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS che si intendono inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata. Dopo aver presentato la domanda arriverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Quanto alle scadenze e alle modalità di pagamento, quest’ultimo potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31.07.2026 oppure a rate, fino a un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni con scadenza: la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31.07.2026, il 30.09.2026 ed il 30.11.2026; dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31.01.2035, il 31.03.2035 ed il 31.05.2035. In caso di rateizzazione, inoltre, dal 01.08.2026 verranno applicati gli interessi annui del tasso del 3%. In caso di mancato pagamento dell’unica rata o di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima del piano pagamenti, tale condotta comporterà la perdita dei benefici, e quanto versato verrà considerato un acconto sul debito complessivo. In caso di inefficacia del piano, difatti, la legge prevede che i versamenti effettuati vengano considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. A quel punto riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione. I carichi rimasti, preso atto dell’inefficacia della misura, non saranno più rateizzabili e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973.