La normativa CEI 11-27 è la norma tecnica di riferimento in Italia per l’esecuzione dei lavori elettrici e, in particolare, di sicurezza elettrica, essendo richiamata esplicitamente dal D. Lgs. 81/2008.  In essa sono specificate le procedure per la sicurezza durante le attività su impianti elettrici, incluse quelle ad essi connesse e nelle loro vicinanze. 

La normativa, di grande interesse anche per le quelle aziende che offrono servizi di manutenzione impiantistica, si applica a tutti i lavori elettrici, sia diretti che indiretti, e copre impianti di ogni tipo e livello di tensione. La CEI 11-27 è stata aggiornata nel 2021, con alcune modifiche significative rispetto alla precedente edizione del 2014, tra cui l’introduzione della cadenza quinquennale dell’aggiornamento della formazione per gli addetti ai lavori elettrici. Il progetto CEI PRJ-3517, atteso in pubblicazione entro l’anno, aggiornerà le prescrizioni per i lavori sugli impianti elettrici fornendo nuove definizioni delle figure professionali coinvolte nei lavori elettrici e ponendo sempre più l’accento sull’equipaggiamento di protezione individuale: quest’ultimo tema assume, infatti, un ruolo determinante nella riduzione del rischio nel rispetto della normativa di sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/2008). Nello specifico, in tale ambito, i dispositivi di protezione individuale (DPI) per lavori elettrici vanno scelti e impiegati in funzione della tipologia di lavoro, della tensione in gioco e dell’ambiente operativo. Tra gli elementi principali figurano elmetti dielettrici, visiere contro archi elettrici, guanti isolanti, calzature antistatiche e abbigliamento ignifugo conforme agli standard di riferimento. A questi si aggiungono i DPI specifici per attività in prossimità di quadri elettrici. Il Titolo III del D. Lgs. 81/2008 disciplina l’uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI, suddividendo le prescrizioni in due sezioni: il Capo I dedicato all’uso delle attrezzature di lavoro e il Capo II all’uso dei DPI. La norma CEI 11-27, all’articolo 4.6, stabilisce che ogni attrezzatura o dispositivo, a prescindere dalla tipologia, deve rispettare le norme tecniche applicabili a livello europeo, nazionale o internazionale. La stessa norma CEI 11-27, poi, fornisce un elenco dei DPI e degli attrezzi più comunemente utilizzati: calzature, guanti e sovrascarpe isolanti, protezioni per occhi e viso, protezioni per la testa, indumenti protettivi idonei, ecc. È fondamentale, inoltre, che ogni dispositivo sia utilizzato in conformità alle indicazioni del costruttore e con manuali d’uso nella lingua del paese d’impiego. L’operatore è responsabile della corretta conservazione, manutenzione e verifica dei DPI assegnati ed il datore di lavoro deve invece fornire gli strumenti necessari per una corretta gestione così come un’adeguata formazione, informazione e documentazione tecnica. In un contesto, difatti, in cui aumentano gli impianti connessi, i veicoli elettrici e le fonti rinnovabili, l’attenzione alla sicurezza e alla protezione individuale non può che vedersi rafforzata. I DPI rappresentano l’ultima barriera tra il rischio elettrico e l’operatore: la scelta, la formazione e la gestione di questi dispositivi devono essere integrate in un processo più ampio e strutturato, in linea con le prescrizioni normative più aggiornate. L’adozione dei DPI deve essere dunque accompagnata da una formazione mirata, che comprenda la conoscenza tecnica degli strumenti, l’addestramento pratico all’uso e la verifica periodica delle competenze. La nuova edizione della CEI 11-27 richiederà che tali attività siano formalizzate e documentate, in linea con le responsabilità attribuite al datore di lavoro ed alle figure di riferimento aziendali. L’obiettivo è garantire che ogni lavoratore sia non solo dotato dei DPI necessari, ma anche pienamente consapevole dei rischi e in grado di operare in condizioni di sicurezza reale, in tutti i contesti di lavoro elettrico.