La sentenza 1620/2025 del Tribunale di Catanzaro ha stabilito che gli accordi a latere tra coniugi, cioè quelli stipulati al di fuori delle procedure formali di separazione o divorzio, possono essere considerati pienamente validi senza l’approvazione formale del giudice, e ciò a condizione che non si ledano i diritti dei figli o che gli accordi non siano contrari all’ordine pubblico.
Il caso trae spunto da un ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo del marito che, prima del divorzio per le vie brevi ed a mezzo WhatsApp, si era accordato con la moglie di accollarsi l’intero mutuo della casa familiare a condizione che quest’ultima rinunciasse al mantenimento per sé. In sede di divorzio, poi, il quadro era mutato con il marito che si era impegnato a versare soltanto il 50% del mutuo. Il punto più controverso della questione ha riguardato, dunque, le modalità di prova. Tradizionalmente, infatti, i contratti richiedono documentazione scritta e firmata, e la legge vieta la prova testimoniale in molte situazioni ove vi sia una prova scritta ammissibile. La sentenza di Catanzaro, però, ha creato sul tema un solco importante dando spazio di fatto ad un’eccezione: i messaggi su WhatsApp o altre chat possono essere considerati prove valide se sussiste un “principio di prova scritta” e un’impossibilità morale di formalizzare per iscritto l’accordo intervenuto tra le parti (in quanto la coppia, all’epoca, era in rapporti tesi). Per il Tribunale, infatti, inserire l’accordo a latere nell’accordo di divorzio avrebbe verosimilmente “ingenerato un clima di maggior sospetto e sfiducia, acuendo la crisi familiare già in atto”. Ha quindi, come detto, ritenuto valido il patto precedentemente intercorso via WhatsApp, non disconosciuto né dal marito né dai figli, sentiti in udienza, mettendo peraltro questi ultimi in una posizione estremamente delicata. La chat è stata, quindi, equiparata di fatto ad una confessione stragiudiziale ed ammessa in giudizio come prova documentale, ex art. 2722 c.c. Il marito aveva chiesto la restituzione del 50% del mutuo – a suo dire non dovuto – pari a oltre ventimila euro, ma il Tribunale ha dunque revocato il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta della validità dell’accordo intercorso via chat. Il Tribunale, nella medesima pronuncia, ha avuto inoltre modo di definire i criteri di validità degli accordi che possono essere presi dai coniugi, precisando che non debbano interferire con l’accordo preso in sede di separazione o divorzio ma che possono specificarne il contenuto e, in genere, devono essere più favorevoli rispetto all’interesse tutelato, come nel caso di specie. In sintesi sarebbero nulli accordi che pregiudicassero i diritti inderogabili delle parti più deboli, ma sono validi in tutti gli altri casi.
In conclusione, per anni la giurisprudenza italiana aveva sempre considerato nulli gli accordi economici privati tra coniugi, per tutelare chi era economicamente più debole e garantire che i giudici controllassero la correttezza dei patti di divorzio. Questo sistema, seppur rigido, assicurava certezza del diritto e protezione dei minori, evitando abusi e prevaricazioni. La sentenza in esame, seppur criticabile per diversi aspetti, crea allora certamente una rottura con il passato in un ambito già complesso e soprattutto per ruolo ed il coinvolgimento naturale dei figli che, seppur tutelati nei propri diritti (grazie al limite definito dalla giurisprudenza), potrebbero essere trasformati, da un momento all’altro – e per ragioni di squisita ricercatezza della prova – da soggetti da proteggere a strumenti legali, chiamati a prendere posizione tra un genitore e l’altro.