È fondamentale avere contezza dei rimedi esperibili dal creditore nel caso in cui il debitore, chiamato all’eredità, trascuri l’accettazione: l’inerzia del chiamato, infatti, rischia di pregiudicare i creditori i quali, non potendo contare sull’incremento patrimoniale derivante dalla delazione, non possono vedere rafforzata la garanzia patrimoniale generica loro spettante ai sensi dell’art. 2740 c.c.

È possibile per il creditore sostituirsi al debitore e, per il tramite dell’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 c.c., accettare l’eredità per suo conto? L’azione surrogatoria è un rimedio esperibile a condizione che il diritto che il debitore trascura di esercitare sia di contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Il diritto di accettare l’eredità ha certamente un contenuto patrimoniale, ma reca con sé anche una serie di implicazioni soggettive a carattere personale e morale che trovano espressione nel principio generale in base al quale nessuno può assumere la qualità di erede contro la propria volontà. La surroga del creditore nell’accettazione dell’eredità dunque, oltre a comportare l’automatica acquisizione della qualità di erede in capo al debitore, lo priverebbe altresì del diritto di rinunciare all’eredità. Queste sono le considerazioni che hanno quindi indotto la dottrina e la giurisprudenza ad escludere la surroga del creditore nel diritto di accettare l’eredità. Vi è, in questi casi, però un istituto che interviene a tutela del creditore.

Si tratta dell’actio interrogatoria ex art. 481 c.c., un’azione che consente a qualsiasi interessato di rivolgersi al giudice affinché fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità: l’inutile decorso del termine determina la decadenza dal diritto di accettare. È necessario che il creditore eserciti, pertanto, l’azione di cui all’art. 481 c.c. prima che sia maturata la prescrizione del diritto di accettare l’eredità, in quanto non è possibile sollecitare il compimento di un atto che, per effetto del decorso del tempo, il chiamato ha già perso il potere di compiere. Azionato, poi, il rimedio possono aprirsi diversi scenari: il chiamato (i) accetta l’eredità entro il termine, (ii) rinuncia all’eredità entro il termine o (iii) resta inerte.

Nel primo caso il creditore vede rafforzate le proprie ragioni di credito in quanto l’accrescimento del patrimonio del debitore, sempre che non si tratti di un’eredità dannosa, aumenta le possibilità che l’interesse creditorio trovi soddisfazione. Nell’ipotesi di rinuncia all’eredità, invece, il creditore ha la facoltà di impugnare la rinuncia, entro il termine di cinque anni (cfr. art. 524 c.c.). In questo modo, il creditore può farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità in nome e in luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito. Si tratta di un rimedio sui generis, non riconducibile all’azione surrogatoria in quanto non presuppone l’inerzia del debitore, non qualificabile in termini di revocatoria dal momento che non richiede la sussistenza di alcun particolare atteggiamento soggettivo del debitore. L’impugnazione della rinunzia, pertanto, consente al creditore di soddisfare il proprio interesse nel rispetto della volontà manifestata dal debitore attraverso la rinunzia ovvero quella di non diventare erede del de cuius. In caso, infine, di inerzia, la giurisprudenza ha recentemente individuato (cfr. Cass. 15664/2020) una possibile soluzione nell’applicazione in via analogica dell’art. 524 c.c. essendo la rinuncia all’eredità di cui all’art. 519 c.c. e la perdita del diritto di accettare di cui all’art. 481 c.c. istituti molto diversi sotto il profilo effettuale.

La rinuncia, essendo revocabile, non fa venir meno la delazione del chiamato e non è ostativa ad una successiva accettazione anche tacita del rinunciante (cfr. Cass. 6070/2012), mentre la perdita del diritto di accettare l’eredità comporta anche la perdita della qualità di chiamato all’eredità e di conseguenza la totale inefficacia della chiamata (cfr. Cass. n. 22195/2014).